Art. 6
Gestione delle disponibilita' finanziarie
1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e
di investimento delle disponibilita' finanziarie della liquidazione
per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco posta
che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio
nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di
struttura.
2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di
norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma
primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti,
tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:
a) il conto libero, che accoglie le disponibilita' finanziarie
destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non puo'
avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;
b) il conto vincolato, che e' alimentato dalle restanti
disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo e' soggetto
al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva
autorizzazione dell'IVASS con esclusione delle operazioni
d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento
fondi sul conto libero di importi pari o inferiore a 50.000 euro
mensili nonche' di quelle pari o inferiori all'eventuale maggiore
importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita
comunicazione dell'IVASS;
3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per
conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla
liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai due conti di
cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una delle banche
indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto
libero.
4. Per documentate necessita' della procedura il commissario
liquidatore puo' richiedere all'IVASS in via eccezionale, previo
parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare
ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.
5. Con le disponibilita' liquide di cui al conto vincolato il
commissario liquidatore puo', senza preventiva autorizzazione
dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli
di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati
saranno inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto
vincolato.
6. Nei casi in cui e' prevista la preventiva autorizzazione
dell'IVASS per l'utilizzo del conto vincolato, il commissario
liquidatore presenta istanza motivata all'Istituto, indicando le
ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il
soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che
interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta
nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti
stessi.
7. L'IVASS, nei casi indicati nel precedente art. 5, rilascia
l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate nel conto
vincolato, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro
conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario
liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.
8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli
acquistati prima della loro scadenza e' subordinato al parere del
comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.
Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore e'
accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette
all'Autorita' copia della documentazione relativa all'operazione di
acquisto, compresa l'indicazione delle relative commissioni, o di
disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della
documentazione stessa.
9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari
dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS di cui al presente
articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia
degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed
alle modalita' di rilascio della relativa autorizzazione, ove
prevista.
10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti
parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti
di legge, ogni qualvolta lo stato della procedura nonche' le
disponibilita' liquide lo consentano e sempreche' la distribuzione
risulti di significativo ammontare per le categorie di creditori
interessate all'erogazione.