Art. 6 
 
              Gestione delle disponibilita' finanziarie 
 
  1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito  e
di investimento delle disponibilita' finanziarie  della  liquidazione
per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco  posta
che dispongano di  adeguata  presenza  di  sportelli  sul  territorio
nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio  e  di
struttura. 
  2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore  utilizza,  di
norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di  cui  al  comma
primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti,
tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione: 
    a) il conto libero, che accoglie  le  disponibilita'  finanziarie
destinate alle esigenze correnti della liquidazione e  che  non  puo'
avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro; 
    b)  il  conto  vincolato,  che  e'  alimentato   dalle   restanti
disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo  e'  soggetto
al parere motivato del comitato di sorveglianza  ed  alla  preventiva
autorizzazione   dell'IVASS   con   esclusione    delle    operazioni
d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento
fondi sul conto libero di importi pari  o  inferiore  a  50.000  euro
mensili nonche' di quelle pari  o  inferiori  all'eventuale  maggiore
importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita
comunicazione dell'IVASS; 
  3. Il commissario liquidatore autorizzato a  procedere,  anche  per
conto del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,  alla
liquidazione dei danni derivanti dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai  due  conti  di
cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una  delle  banche
indicate dallo stesso Fondo e  soggetto  alla  disciplina  del  conto
libero. 
  4.  Per  documentate  necessita'  della  procedura  il  commissario
liquidatore puo' richiedere  all'IVASS  in  via  eccezionale,  previo
parere del comitato di  sorveglianza,  autorizzazione  ad  utilizzare
ulteriori conti, sia liberi sia vincolati. 
  5. Con le disponibilita' liquide  di  cui  al  conto  vincolato  il
commissario  liquidatore  puo',   senza   preventiva   autorizzazione
dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in  titoli
di Stato di durata non superiore ad  un  anno.  I  titoli  acquistati
saranno inseriti in un  conto  deposito  titoli  collegato  al  conto
vincolato. 
  6. Nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  preventiva  autorizzazione
dell'IVASS  per  l'utilizzo  del  conto  vincolato,  il   commissario
liquidatore presenta  istanza  motivata  all'Istituto,  indicando  le
ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento  del  conto  ed  il
soggetto depositario; nel caso in cui si  tratti  di  operazioni  che
interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore  riporta
nella medesima istanza i riferimenti  bancari  o  postali  dei  conti
stessi. 
  7. L'IVASS, nei casi  indicati  nel  precedente  art.  5,  rilascia
l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  somme  depositate  nel   conto
vincolato, ovvero al trasferimento  delle  somme  medesime  ad  altro
conto della  procedura,  con  comunicazione  diretta  al  commissario
liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione. 
  8.  L'eventuale  disinvestimento  totale  o  parziale  dei   titoli
acquistati prima della loro scadenza e'  subordinato  al  parere  del
comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva  dell'IVASS.
Alla  scadenza  naturale  dei  titoli  il  relativo  controvalore  e'
accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette
all'Autorita' copia della documentazione relativa  all'operazione  di
acquisto, compresa l'indicazione delle  relative  commissioni,  o  di
disinvestimento anticipato entro 10  giorni  dal  pervenimento  della
documentazione stessa. 
  9.  Il  commissario  liquidatore  informa   gli   enti   depositari
dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS  di  cui  al  presente
articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla  tipologia
degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed
alle  modalita'  di  rilascio  della  relativa  autorizzazione,   ove
prevista. 
  10.  Il  commissario  liquidatore  procede  ad  effettuare  riparti
parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti
di  legge,  ogni  qualvolta  lo  stato  della  procedura  nonche'  le
disponibilita' liquide lo consentano e  sempreche'  la  distribuzione
risulti di significativo ammontare  per  le  categorie  di  creditori
interessate all'erogazione.