Art. 6 Gestione delle disponibilita' finanziarie 1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilita' finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco posta che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura. 2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione: a) il conto libero, che accoglie le disponibilita' finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non puo' avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro; b) il conto vincolato, che e' alimentato dalle restanti disponibilita' liquide della procedura, il cui utilizzo e' soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS con esclusione delle operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari o inferiore a 50.000 euro mensili nonche' di quelle pari o inferiori all'eventuale maggiore importo che verra' determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS; 3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero. 4. Per documentate necessita' della procedura il commissario liquidatore puo' richiedere all'IVASS in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati. 5. Con le disponibilita' liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore puo', senza preventiva autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati saranno inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato. 6. Nei casi in cui e' prevista la preventiva autorizzazione dell'IVASS per l'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'Istituto, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi. 7. L'IVASS, nei casi indicati nel precedente art. 5, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate nel conto vincolato, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione. 8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza e' subordinato al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore e' accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorita' copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto, compresa l'indicazione delle relative commissioni, o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa. 9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalita' di rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista. 10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta lo stato della procedura nonche' le disponibilita' liquide lo consentano e sempreche' la distribuzione risulti di significativo ammontare per le categorie di creditori interessate all'erogazione.