Art. 7 Mezzi di pagamento 1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico e' effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi e' specificata la causale dell'operazione. 2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo' essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualita', ovvero direttamente alla liquidazione. 3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro puo' essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo. 4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, puo' essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione. 5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura, e' utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.