Art. 7 
 
                         Mezzi di pagamento 
 
  1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento,  tanto  per  i  terzi
debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il
bonifico bancario o postale.  Qualora  si  tratti  di  incassi  della
liquidazione il bonifico e' effettuato a favore  del  conto  corrente
intestato alla liquidazione medesima; per i  pagamenti  disposti  dal
commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto  corrente
dell'avente diritto. In ambedue i  casi  e'  specificata  la  causale
dell'operazione. 
  2. Per i pagamenti a terzi o per gli  incassi  della  procedura  di
importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo'  essere  utilizzato,  in
alternativa al bonifico bancario o  postale,  l'assegno  circolare  o
l'assegno  postale  vidimato  intestato,  rispettivamente,  al  terzo
creditore  e  al  commissario  liquidatore  nella  qualita',   ovvero
direttamente alla liquidazione. 
  3. Per i pagamenti a terzi e per gli  incassi  della  procedura  di
importo inferiore a  3.000  euro  puo'  essere  utilizzato  l'assegno
bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo. 
  4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli  incassi  della
procedura,  puo'  essere  effettuato  dal   commissario   liquidatore
soltanto in via eccezionale e per importi non superiori  a  200  euro
per singola operazione. Il medesimo  vincolo  sussiste  nel  caso  di
pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili
alla stessa operazione. 
  5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare  per
le somme  incamerate  dalla  liquidazione.  L'assegno,  intestato  al
commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura,
e' utilizzato sia  per  il  versamento  della  cauzione  sia  per  il
pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme
rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario  liquidatore
sul conto corrente bancario vincolato.