Art. 7
Mezzi di pagamento
1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi
debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il
bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della
liquidazione il bonifico e' effettuato a favore del conto corrente
intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal
commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto corrente
dell'avente diritto. In ambedue i casi e' specificata la causale
dell'operazione.
2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di
importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro puo' essere utilizzato, in
alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o
l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo
creditore e al commissario liquidatore nella qualita', ovvero
direttamente alla liquidazione.
3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di
importo inferiore a 3.000 euro puo' essere utilizzato l'assegno
bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della
procedura, puo' essere effettuato dal commissario liquidatore
soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro
per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di
pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili
alla stessa operazione.
5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare per
le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al
commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura,
e' utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il
pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme
rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore
sul conto corrente bancario vincolato.