Art. 8 Affidamento di incarichi 1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle caratteristiche della procedura, della sua complessita' e della qualificazione professionale degli organi liquidatori. 2. L'attribuzione di incarichi, con esclusione di quelli di assistenza e difesa in procedimenti giudiziari, deve essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti non rientranti tra le specifiche professionalita' degli organi nominati dall'IVASS ovvero che per ragioni di qualita' o quantita' richiedano il contributo di ulteriori capacita' e competenze. 3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli incarichi devono essere attribuiti a soggetti esperti o a societa' di consulenza di comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse. 4. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, non possono di norma essere conferiti incarichi a professionisti o societa' di consulenza con i quali gli organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si siano trovati in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di consulenza, i cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche' degli ex esponenti aziendali. 5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della stessa natura nel corso della procedura e' necessario seguire un criterio di rotazione degli affidatari evitando l'attribuzione di incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le eventuali sinergie o affinita' di questioni o il realizzo di economie di scala che giustifichino il reiterato conferimento. 6. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove cio' sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e si traduca in una riduzione di costi per la procedura. 7. I commissari liquidatori non possono: salvo l'opportunita' di realizzare comprovate sinergie fra diverse procedure nell'interesse del ceto creditorio e previa autorizzazione dell'IVASS, conferire incarichi professionali ai commissari e ai componenti dei comitati di sorveglianza di altre imprese assicurative o bancarie poste in liquidazione coatta. Tale divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari; attribuire incarichi professionali a soggetti che gia' svolgono attivita' di collaborazione e consulenza per la liquidazione con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei consulenti o collaboratori, ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari. 8. Il commissario liquidatore determina i compensi da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e dell'intervenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il commissario liquidatore sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti di cui al presente Regolamento. 9. In ogni caso i compensi riconosciuti non potranno essere superiori, salvo preventiva autorizzazione dell'IVASS, a quelli previsti nel decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.