Art. 8
Affidamento di incarichi
1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle caratteristiche
della procedura, della sua complessita' e della qualificazione
professionale degli organi liquidatori.
2. L'attribuzione di incarichi, con esclusione di quelli di
assistenza e difesa in procedimenti giudiziari, deve essere
subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti non rientranti
tra le specifiche professionalita' degli organi nominati dall'IVASS
ovvero che per ragioni di qualita' o quantita' richiedano il
contributo di ulteriori capacita' e competenze.
3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere
gli oneri a carico delle liquidazioni, gli incarichi devono essere
attribuiti a soggetti esperti o a societa' di consulenza di
comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse.
4. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di
interessi, non possono di norma essere conferiti incarichi a
professionisti o societa' di consulenza con i quali gli organi
nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si siano trovati
in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di consulenza, i
cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o
affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche' degli ex
esponenti aziendali.
5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della stessa natura
nel corso della procedura e' necessario seguire un criterio di
rotazione degli affidatari evitando l'attribuzione di incarichi
multipli ad un unico soggetto, fatte salve le eventuali sinergie o
affinita' di questioni o il realizzo di economie di scala che
giustifichino il reiterato conferimento.
6. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o
assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati
potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove cio' sia
giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e si traduca in
una riduzione di costi per la procedura.
7. I commissari liquidatori non possono:
salvo l'opportunita' di realizzare comprovate sinergie fra
diverse procedure nell'interesse del ceto creditorio e previa
autorizzazione dell'IVASS, conferire incarichi professionali ai
commissari e ai componenti dei comitati di sorveglianza di altre
imprese assicurative o bancarie poste in liquidazione coatta. Tale
divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei soggetti
facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri
soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;
attribuire incarichi professionali a soggetti che gia' svolgono
attivita' di collaborazione e consulenza per la liquidazione con
carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai
familiari fino al quarto grado dei consulenti o collaboratori, ai
collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o
sono stati in rapporti di affari.
8. Il commissario liquidatore determina i compensi da riconoscere
tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura
e dell'intervenuta abrogazione delle tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico. Il commissario liquidatore
sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di
sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti di cui al
presente Regolamento.
9. In ogni caso i compensi riconosciuti non potranno essere
superiori, salvo preventiva autorizzazione dell'IVASS, a quelli
previsti nel decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio
2012, n. 140.