Art. 8 
 
                      Affidamento di incarichi 
 
  1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle  caratteristiche
della  procedura,  della  sua  complessita'  e  della  qualificazione
professionale degli organi liquidatori. 
  2.  L'attribuzione  di  incarichi,  con  esclusione  di  quelli  di
assistenza  e  difesa  in  procedimenti   giudiziari,   deve   essere
subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti  non  rientranti
tra le specifiche professionalita' degli organi  nominati  dall'IVASS
ovvero  che  per  ragioni  di  qualita'  o  quantita'  richiedano  il
contributo di ulteriori capacita' e competenze. 
  3. Al fine di garantire l'idoneita' degli affidatari e di contenere
gli oneri a carico delle liquidazioni, gli  incarichi  devono  essere
attribuiti  a  soggetti  esperti  o  a  societa'  di  consulenza   di
comprovata capacita' nello specifico settore oggetto di interesse. 
  4. Al  fine  di  evitare  situazioni  di  potenziale  conflitto  di
interessi,  non  possono  di  norma  essere  conferiti  incarichi   a
professionisti o societa'  di  consulenza  con  i  quali  gli  organi
nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si  siano  trovati
in relazione d'affari, ne' a soggetti o a societa' di  consulenza,  i
cui organi di vertice ovvero  i  cui  proprietari,  siano  parenti  o
affini entro il quarto grado degli organi nominati nonche'  degli  ex
esponenti aziendali. 
  5. Nel caso di attribuzione di piu' incarichi della  stessa  natura
nel corso della  procedura  e'  necessario  seguire  un  criterio  di
rotazione  degli  affidatari  evitando  l'attribuzione  di  incarichi
multipli ad un unico soggetto, fatte salve le  eventuali  sinergie  o
affinita' di questioni  o  il  realizzo  di  economie  di  scala  che
giustifichino il reiterato conferimento. 
  6. Nel caso di incarichi,  anche  di  patrocinio  in  giudizio  e/o
assistenza legale, aventi  carattere  seriale,  gli  organi  nominati
potranno attribuire il mandato ad un unico  soggetto,  ove  cio'  sia
giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e  si  traduca  in
una riduzione di costi per la procedura. 
  7. I commissari liquidatori non possono: 
    salvo  l'opportunita'  di  realizzare  comprovate  sinergie   fra
diverse  procedure  nell'interesse  del  ceto  creditorio  e   previa
autorizzazione  dell'IVASS,  conferire  incarichi  professionali   ai
commissari e ai componenti dei  comitati  di  sorveglianza  di  altre
imprese assicurative o bancarie poste in  liquidazione  coatta.  Tale
divieto si estende ai familiari fino al  quarto  grado  dei  soggetti
facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri
soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari; 
    attribuire incarichi professionali a soggetti che  gia'  svolgono
attivita' di collaborazione e  consulenza  per  la  liquidazione  con
carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai
familiari fino al quarto grado dei  consulenti  o  collaboratori,  ai
collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o
sono stati in rapporti di affari. 
  8. Il commissario liquidatore determina i compensi  da  riconoscere
tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura
e  dell'intervenuta  abrogazione  delle  tariffe  delle   professioni
regolamentate nel sistema  ordinistico.  Il  commissario  liquidatore
sottopone  la  misura  dell'onorario  al  parere  del   comitato   di
sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti  di  cui  al
presente Regolamento. 
  9. In  ogni  caso  i  compensi  riconosciuti  non  potranno  essere
superiori,  salvo  preventiva  autorizzazione  dell'IVASS,  a  quelli
previsti nel decreto del Ministero  della  Giustizia  del  20  luglio
2012, n. 140.