Art. 9
Locazione di immobili
1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere
vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta
adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere in
locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In ogni
caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni e
prezzi di mercato.
2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di
proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive
esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di
contenerne quanto piu' possibile la misura.