Art. 9 
 
                        Locazione di immobili 
 
  1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la  celere
vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi  e  valuta
adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere  in
locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In  ogni
caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni  e
prezzi di mercato. 
  2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili  di
proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta  le  effettive
esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di
contenerne quanto piu' possibile la misura.