Art. 9 Locazione di immobili 1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni e prezzi di mercato. 2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto piu' possibile la misura.