Art. 2 
 
 
                               Partiti 
 
  1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le  quali
i cittadini concorrono, con  metodo  democratico,  a  determinare  la
politica nazionale. 
  2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'art. 49 della
Costituzione,  e'  assicurata  anche  attraverso  il  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 della Costituzione: 
          "Art. 49. Tutti i cittadini  hanno  diritto  di  associarsi
          liberamente  in   partiti   per   concorrere   con   metodo
          democratico a determinare la politica nazionale.".