Art. 2 Partiti 1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. 2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 49 della Costituzione: "Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.".