Art. 3 
 
 
                               Statuto 
 
  1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di  uno  statuto,  redatto
nella forma dell'atto pubblico. ((  Nello  statuto  e'  descritto  il
simbolo che con la denominazione costituisce elemento  essenziale  di
riconoscimento del partito politico. Il  simbolo  puo'  anche  essere
allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione,
anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili
da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. )) 
  2.   Lo   statuto,   ((   nel   rispetto   della   Costituzione   e
dell'ordinamento dell'Unione europea )), indica: 
  (( 0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; )) 
  a) il numero,  la  composizione  e  le  attribuzioni  degli  organi
deliberativi, esecutivi e  di  controllo,  le  modalita'  della  loro
elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche'  ((  l'organo  o
comunque il soggetto investito )) della rappresentanza legale; 
  b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; 
  c)  le  procedure  richieste  per  l'approvazione  degli  atti  che
impegnano il partito; 
  d) i diritti e i doveri degli  iscritti  e  i  relativi  organi  di
garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita'
del partito; 
  e) i criteri con i quali  ((  e'  promossa  ))  la  presenza  delle
minoranze(( , ove presenti, )) negli organi collegiali non esecutivi; 
  f)  le  modalita'  per  promuovere,  attraverso  azioni   positive,
l'obiettivo della parita' tra i sessi negli  organismi  collegiali  e
per  le  cariche  elettive,  in   attuazione   dell'art.   51   della
Costituzione; 
  g)  le  procedure  relative  ai  casi  di  scioglimento,  chiusura,
sospensione  e   commissariamento   delle   eventuali   articolazioni
territoriali del partito; 
  h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle  eventuali
articolazioni territoriali; 
  i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti
degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure  di
ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa  e  il  rispetto
del principio del contraddittorio; 
  l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni  dei
membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia,  del  Parlamento
nazionale, dei consigli delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per  le  cariche
di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 
  m) le  procedure  per  modificare  lo  statuto,  il  simbolo  e  la
denominazione del partito; 
  n) l'organo responsabile  della  gestione  economico-finanziaria  e
patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; 
  o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 
  (( o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con  particolare
riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il  rispetto
della vita privata e la protezione dei dati personali. )) 
  3. Lo statuto  puo'  prevedere  disposizioni  per  la  composizione
extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle
norme statutarie, attraverso  organismi  probivirali  definiti  dallo
statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali. 
  4. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto  e
dallo statuto, si applicano ai partiti politici le  disposizioni  del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione: 
              "Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
          possono  accedere  agli  uffici  pubblici  e  alle  cariche
          elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i  requisiti
          stabiliti dalla legge. A tale fine la  Repubblica  promuove
          con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
          uomini. 
              La legge puo', per l'ammissione ai  pubblici  uffici  e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica. 
          Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
          disporre del tempo necessario  al  loro  adempimento  e  di
          conservare il suo posto di lavoro.".