Art. 4 Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto 1. (( Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto )) alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione, verificata (( la presenza nello statuto degli elementi indicati )) all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. 3. (( Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni. 3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso. )) 4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni. 6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, (( nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto )), sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli (( articoli 11, 12 e 16 )) del presente decreto. (( Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'art. 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 10. )) 8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del (( sito internet ufficiale del Parlamento italiano )). Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali): "Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 1. - 2. (Omissis). 3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.".