Art. 4 
 
 
         Registro dei partiti politici che possono accedere 
              ai benefici previsti dal presente decreto 
 
  1.  ((  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  dell'art.  3,  il   legale
rappresentante del partito politico e'  tenuto  a  trasmettere  copia
autentica dello statuto )) alla Commissione di cui all'art. 9,  comma
3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione
di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza  e  il
controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione, verificata (( la presenza  nello  statuto  degli
elementi indicati )) all'art. 3, procede all'iscrizione  del  partito
nel  registro  nazionale,  da  essa  tenuto,  dei  partiti   politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
  3.  ((  Qualora  lo  statuto  non  sia   ritenuto   conforme   alle
disposizioni  di  cui  all'art.  3,  la  Commissione,  anche   previa
audizione di un  rappresentante  designato  dal  partito,  invita  il
partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le  modifiche
necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine  non
prorogabile che  non  puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni  ne'
superiore a sessanta giorni. 
  3-bis. Qualora le modifiche apportate ai  sensi  del  comma  3  non
siano ritenute conformi alle disposizioni di  cui  all'art.  3  o  il
termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato,  la  Commissione
nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui  al
comma 2. Contro il provvedimento di diniego  e'  ammesso  ricorso  al
giudice  amministrativo  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di  copia
integrale del provvedimento stesso. )) 
  4.  Ogni  modifica  dello  statuto  deve  essere  sottoposta   alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese,  rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero  dalla
data di approvazione delle modificazioni. 
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, (( nonche' quelli cui dichiari di fare  riferimento
un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere  secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero  una  singola  componente
interna al Gruppo misto )), sono tenuti  all'adempimento  di  cui  al
comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. 
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei  partiti  politici  ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli  ((  articoli
11, 12 e 16 )) del presente decreto. (( Nelle more della scadenza del
termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari  di  fare
riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe  le  Camere
secondo  le  norme  dei  rispettivi  regolamenti,  possono   comunque
usufruire del beneficio di cui all'art. 16, nonche' dei  benefici  di
cui agli articoli 11 e 12, purche'  in  tale  ultimo  caso  siano  in
possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 10. )) 
  8. Il registro di cui al comma 2  e'  consultabile  in  un'apposita
sezione del (( sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano  )).
Nel  registro  sono  evidenziate  due   separate   sezioni,   recanti
l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'art. 10. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  9  della
          legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia  di  riduzione
          dei  contributi  pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici,  nonche'  misure  per   garantire   la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali): 
              "Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1. - 2. (Omissis). 
          3. E' istituita la Commissione  per  la  trasparenza  e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici,   di   seguito   denominata   «Commissione».   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di  segreteria.  La  Commissione  e'
          composta da cinque componenti, di  cui  uno  designato  dal
          Primo presidente della Corte di cassazione,  uno  designato
          dal Presidente del Consiglio di Stato e tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico i componenti della Commissione  non
          possono  assumere  ovvero  svolgere   altri   incarichi   o
          funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
          quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.".