Art. 5 
 
 
            Norme per la trasparenza e la semplificazione 
 
  1. I partiti politici assicurano la trasparenza  e  l'accesso  alle
informazioni relative al  proprio  assetto  statutario,  agli  organi
associativi, al funzionamento interno e ai  bilanci((  ,  compresi  i
rendiconti )), anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet
che rispetti i principi di elevata  accessibilita',  anche  da  parte
delle persone disabili, di completezza di informazione, di  chiarezza
di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione,  di
qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'. 
  2. (( Entro il 15 luglio di ciascun anno,  nei  siti  internet  dei
partiti politici sono pubblicati gli statuti  dei  partiti  medesimi,
dopo il controllo di conformita' di cui  all'art.  4,  comma  2,  del
presente  decreto,  nonche',  dopo  il  controllo  di  regolarita'  e
conformita' di cui all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.
96, il  rendiconto  di  esercizio  corredato  della  relazione  sulla
gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o  della
societa'  di  revisione,  ove  prevista,  nonche'   il   verbale   di
approvazione del rendiconto di  esercizio  da  parte  del  competente
organo del partito politico. Delle  medesime  pubblicazioni  e'  resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e  data  evidenza  nel  sito
internet  ufficiale  del  Parlamento  italiano.  Nel  medesimo   sito
internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale  e
di reddito dei titolari di  cariche  di  Governo  e  dei  membri  del
Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento  e
i titolari di cariche di Governo  comunicano  la  propria  situazione
patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge
5 luglio 1982, n. 441. 
  2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni  patrimoniale  e  di
reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982,  n.  441,  e  successive
modificazioni,  devono  corredare   le   stesse   dichiarazioni   con
l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di  comitati
costituiti  a  loro  sostegno,  comunque  denominati,  a  titolo   di
liberalita' per ogni importo  superiore  alla  somma  di  5.000  euro
l'anno. Di tali dichiarazioni e'  data  evidenza  nel  sito  internet
ufficiale del Parlamento italiano quando  sono  pubblicate  nel  sito
internet del rispettivo ente. )) 
  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore  dei  partiti
politici iscritti nel registro di cui all'art. 4,  che  non  superino
nell'anno  l'importo  di  euro  100.000,  effettuati  con  mezzi   di
pagamento  diversi  dal  contante  che  consentano  di  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore,  non
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4  della
legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei  casi
di cui  al  presente  comma,  i  rappresentanti  legali  dei  partiti
beneficiari  delle  erogazioni  sono  tenuti   a   trasmettere   alla
Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che  hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di  cui
al periodo precedente deve essere  adempiuto  entro  tre  mesi  dalla
percezione  del  finanziamento  o  del   contributo.   In   caso   di
inadempienza al predetto obbligo  ovvero  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell'art. 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti
che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i  relativi
importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile (( nel sito
internet ufficiale del Parlamento italiano )). L'elenco dei  soggetti
che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i  relativi
importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio,  nel
sito internet del partito politico. (( Gli obblighi di  pubblicazione
nei siti internet di cui al quinto e al sesto  periodo  del  presente
comma concernono  soltanto  i  dati  dei  soggetti  i  quali  abbiano
prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e
23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )). Con  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate  le  modalita'  per  garantire  la  tracciabilita'  delle
operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al  primo  periodo
del presente comma. 
  4. Alle fondazioni e alle  associazioni  la  composizione  dei  cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti  politici,  nonche'  alle  fondazioni  e  alle
associazioni  che  eroghino  somme  a   titolo   di   liberalita'   o
contribuiscano al finanziamento di  iniziative  o  servizi  a  titolo
gratuito  in  favore  di   partiti,   movimenti   politici   o   loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri  regionali,  in
misura superiore al 10 per cento dei  propri  proventi  di  esercizio
dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma  1
del presente articolo, relative alla trasparenza e  alla  pubblicita'
degli statuti e dei bilanci. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4  dell'art.  9
          della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: 
              "Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1. - 2. - 3 (Omissis). 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e di conformita' alla legge del rendiconto di cui  all'art.
          8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo
          modificato dal presente articolo, e dei relativi  allegati,
          nonche' di  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. A tal fine, entro  il  15  giugno  di  ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal
          presente articolo, concernenti ciascun esercizio  compreso,
          in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
          Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
          comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione   la   relazione
          contenente  il  giudizio  espresso  sul  rendiconto   dalla
          societa' di revisione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi di cui al presente comma.". 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - La legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni  per  la
          pubblicita' della situazione patrimoniale  di  titolari  di
          cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  18
          novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L.  2
          maggio  1974,  n.  195,  sul  contributo  dello  Stato   al
          finanziamento   dei   partiti   politici),   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 4. I divieti previsti  dall'art.  7  della  L.  2
          maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai  finanziamenti  ed  ai
          contributi  in  qualsiasi  forma  o  modo  erogati,   anche
          indirettamente, ai  membri  del  Parlamento  nazionale,  ai
          membri italiani  del  Parlamento  europeo,  ai  consiglieri
          regionali,  provinciali  e  comunali,  ai  candidati   alle
          predette cariche, ai  raggruppamenti  interni  dei  partiti
          politici  nonche'  a  coloro  che  rivestono   cariche   di
          presidenza,  di  segreteria  e  di  direzione  politica   e
          amministrativa a livello nazionale, regionale,  provinciale
          e comunale nei partiti politici. 
              Nel caso di contributi erogati a favore  di  partiti  o
          loro  articolazioni  politico-organizzative  e  di   gruppi
          parlamentari in violazione accertata con  sentenza  passata
          in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio
          1974, n. 195,  l'importo  del  contributo  statale  di  cui
          all'art. 3 della stessa legge e' decurtato in  misura  pari
          al doppio delle somme illegittimamente percepite. 
              Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai
          soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195,  e
          nel primo comma del presente articolo, per un  importo  che
          nell'anno superi euro  cinquemila  sotto  qualsiasi  forma,
          compresa la messa a disposizione di  servizi,  il  soggetto
          che li eroga ed il soggetto che li  riceve  sono  tenuti  a
          farne  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo  un  unico
          documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
          deputati ovvero a questa indirizzato con  raccomandata  con
          avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o  contributi  o
          servizi,  per  quanto  riguarda  la  campagna   elettorale,
          possono   anche    essere    dichiarati    a    mezzo    di
          autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
          presente comma non si applica  per  tutti  i  finanziamenti
          direttamente concessi da istituti di credito o  da  aziende
          bancarie,   alle   condizioni   fissate    dagli    accordi
          interbancari. 
              Nell'ipotesi   di   contributi   o   finanziamenti   di
          provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a
          carico del solo soggetto che li percepisce. 
              L'obbligo di cui al terzo e quarto  comma  deve  essere
          adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo  o
          finanziamento.  Nel  caso  di  contributi  o  finanziamenti
          erogati dallo stesso  soggetto,  che  soltanto  nella  loro
          somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve
          essere  adempiuto  entro  il  mese   di   marzo   dell'anno
          successivo. 
              Chiunque non adempie gli  obblighi  di  cui  al  terzo,
          quarto e  quinto  comma  ovvero  dichiara  somme  o  valori
          inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte
          l'ammontare  non  dichiarato  e  con  la  pena   accessoria
          dell'interdizione temporanea dai pubblici  uffici  prevista
          dal terzo comma dell'art. 28 del codice penale. 
              L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato.". 
              - Si riporta il testo del comma  12  dell'art.  22  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              "Art. 22 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili e giudiziari) 
              (Omissis). 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.". 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  23  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 23. (Consenso) 
              (Omissis). 
              4. Il consenso e' manifestato in forma  scritta  quando
          il trattamento riguarda dati sensibili.". 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
          "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".