Art. 6 
 
 
               Consolidamento dei bilanci dei partiti 
                        e movimenti politici 
 
  1. (( A decorrere dall'esercizio 2014, )) al bilancio dei partiti e
movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi  regionali
(( o di quelle corrispondenti a piu' regioni )), nonche' quelli delle
fondazioni e associazioni la composizione dei  cui  organi  direttivi
sia determinata in tutto o in parte  da  deliberazioni  dei  medesimi
partiti o movimenti politici.