Art. 6 Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici 1. (( A decorrere dall'esercizio 2014, )) al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali (( o di quelle corrispondenti a piu' regioni )), nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.