Art. 7 
 
 
          Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti 
 
  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti (( nel
)) registro di cui all'art. 4 del presente decreto  si  applicano  le
disposizioni in materia di revisione contabile  di  cui  all'art.  9,
commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  2. (( A decorrere dall'esercizio 2014, le  articolazioni  regionali
)) dei partiti politici iscritti nel  registro  di  cui  all'art.  4,
dotate di autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile,  che
abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi  pari  o
superiori a 150.000 euro, sono tenute ad  avvalersi  alternativamente
di una societa' di revisione o di  un  ((  revisore  legale  iscritto
nell'apposito registro )). In  tali  casi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della  legge
6 luglio 2012, n. 96. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
          9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: 
              "Art. 9.  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1.  Allo  scopo  di  garantire  la  trasparenza  e   la
          correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria,
          i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le  liste  di
          candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,
          che abbiano conseguito almeno  il  2  per  cento  dei  voti
          validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della  Camera
          dei deputati ovvero che abbiano  almeno  un  rappresentante
          eletto alla Camera medesima, al Senato della  Repubblica  o
          al Parlamento europeo o in un  consiglio  regionale  o  nei
          consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
          avvalgono di una societa' di revisione  iscritta  nell'albo
          speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa ai sensi dell'art. 161  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  o,  successivamente  alla   sua
          istituzione, nel registro di cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della
          gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato  alla
          medesima societa' di revisione con un incarico  relativo  a
          tre esercizi consecutivi, rinnovabile  per  un  massimo  di
          ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.   La   societa'   di
          revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio  sul
          rendiconto  di  esercizio  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
          materia. A tale fine verifica nel corso  dell'esercizio  la
          regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la   corretta
          rilevazione  dei  fatti   di   gestione   nelle   scritture
          contabili.  Controlla  altresi'  che   il   rendiconto   di
          esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
          contabili, alle risultanze degli  accertamenti  eseguiti  e
          alle norme che lo disciplinano. 
              2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad  una
          competizione elettorale mediante la  presentazione  di  una
          lista comune di  candidati,  ciascun  partito  e  movimento
          politico   che   abbia   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di  avvalersi
          della societa' di revisione di cui al comma 1". 
          - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 9 della
          citata legge 6 luglio 2012, n.  96  vedasi  nelle  Note  al
          comma 1.