Art. 7 Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti (( nel )) registro di cui all'art. 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 2. (( A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali )) dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un (( revisore legale iscritto nell'apposito registro )). In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: "Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1". - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 vedasi nelle Note al comma 1.