Art. 8 
 
 
                Controllo dei rendiconti dei partiti 
 
  1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del
rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2  gennaio  1997,  n.  2,  e
successive  modificazioni,   e   dei   relativi   allegati,   nonche'
sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita'  di  cui
al presente decreto, sono effettuati dalla  Commissione.  Nell'ambito
del controllo, la Commissione invita i  partiti  a  sanare  eventuali
irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di  cui  all'art.  7
del presente decreto o all'obbligo di presentare il  rendiconto  e  i
relativi allegati o il verbale  di  approvazione  del  rendiconto  da
parte del competente organo  interno,  qualora  l'inottemperanza  non
venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione  dispone,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della
contestazione, la  cancellazione  del  partito  politico  ((  dal  ))
registro di cui all'art. 4. 
  3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli  obblighi  di
cui all'art. 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio  1997,  n.
2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio  sito  internet  dei
documenti di cui all'art.  5,  comma  2,  del  presente  decreto  nel
termine  ivi   indicato,   la   Commissione   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo
delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12. 
  4. Ai partiti politici che  nel  rendiconto  di  esercizio  abbiano
omesso dati ovvero abbiano dichiarato  dati  difformi  rispetto  alle
scritture  e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato  o
difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi
spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo  dell'importo
medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non  siano
rappresentate in conformita' al modello di cui  all'allegato  A  alla
legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  la  Commissione  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo  delle  somme  ad  esso
spettanti ai sensi dell'art. 12. 
  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione  e  nella
nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte,  le
informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta  o  veritiera,
la  Commissione  applica,   per   ogni   informazione   omessa,   non
correttamente rappresentata o riportante dati non  corrispondenti  al
vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle
somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo
dell'importo medesimo. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le  sanzioni  applicate
non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  delle  somme
spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la
Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e
ne indica i motivi. 
  7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi  da
2 a 5 siano state commesse  da  partiti  politici  che  abbiano  gia'
percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi  dell'art.  12  e
che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica
le relative sanzioni amministrative  pecuniarie  in  via  diretta  al
partito politico fino al limite dei due terzi  dell'importo  ad  esso
complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno. 
  8.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente  articolo,  nonche'  ai  fini  della
tutela  giurisdizionale,  si  applicano  le   disposizioni   generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo  quanto  diversamente
previsto  dall'art.  9  della  legge  6  luglio  2012,  n.  96,  come
modificato dall'art. 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto
dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16  e  26  della
medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 
  9. I partiti che  abbiano  fruito  della  contribuzione  volontaria
agevolata di cui all'art. 11  e  della  contribuzione  volontaria  ai
sensi dell'art. 12 sono soggetti, fino  al  proprio  scioglimento  e,
comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio  successivo  a  quello  di
percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali,  all'obbligo  di
presentare alla Commissione il rendiconto e i  relativi  allegati  di
cui all'art. 8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  e  successive
modificazioni. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito
politico interessato e sono comunicate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che riduce, nella misura disposta  dalla  Commissione,
le somme di cui  all'art.  12  spettanti  per  il  periodo  d'imposta
corrispondente  all'esercizio  rendicontato  cui  si   riferisce   la
violazione. 
  11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni  di
tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a
sottoscrivere i rendiconti relativi agli  esercizi  dei  cinque  anni
successivi. 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dall'anno 2014.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 2
          gennaio 1997, n. 2 (Norme  per  la  regolamentazione  della
          contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici): 
              "Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici. 
              1. 
              2. Il  rendiconto  di  esercizio,  redatto  secondo  il
          modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una
          relazione del legale rappresentante o del tesoriere di  cui
          al comma  1  sulla  situazione  economico-patrimoniale  del
          partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel
          suo complesso. Detta relazione deve essere redatta  secondo
          il modello di cui all'allegato B. 
              3. Il rendiconto deve essere,  altresi',  corredato  di
          una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato
          C. 
              4. Al rendiconto devono,  inoltre,  essere  allegati  i
          bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
          di societa' fiduciarie o per interposta  persona,  nonche',
          relativamente  alle  societa'  editrici   di   giornali   o
          periodici,   ogni   altra   documentazione    eventualmente
          prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
              5. Il rappresentante legale o il tesoriere  di  cui  al
          comma 1 deve tenere il libro  giornale  e  il  libro  degli
          inventari. 
              6.  Il  rappresentante  legale  o  il  tesoriere   deve
          altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia,
          per almeno cinque anni, tutta la documentazione  che  abbia
          natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 
              7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
          politici di cui al comma 1, prima di essere messi  in  uso,
          devono essere numerati progressivamente in  ogni  pagina  e
          bollati in  ogni  foglio  da  un  notaio.  Il  notaio  deve
          dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
          che lo compongono. 
              8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
          operazioni compiute. 
              9. L'inventario deve essere redatto al 31  dicembre  di
          ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la  valutazione
          delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si  chiude
          con  il  rendiconto  e   deve   essere   sottoscritto   dal
          rappresentante  legale  o  dal  tesoriere  del  partito   o
          movimento politico entro tre mesi dalla  presentazione  del
          rendiconto agli organi statutariamente competenti. 
              10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo  le
          norme di una ordinata contabilita', senza parti in  bianco,
          interlinee e trasporti in margine. Non vi si  possono  fare
          abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
          deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate  siano
          leggibili. 
              10-bis.  Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'
          annotata l'identita' dell'erogante. 
              11. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1997.  Il  primo
          rendiconto redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve
          essere presentato in  riferimento  all'esercizio  1997.  Il
          legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma  1  e'
          tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
          su due quotidiani, di cui uno a  diffusione  nazionale,  il
          rendiconto corredato da una sintesi della  relazione  sulla
          gestione e della nota integrativa. 
              12.  Il  rendiconto  di  esercizio,   corredato   della
          relazione   sulla   gestione,   della   nota   integrativa,
          sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere  del
          partito o  del  movimento  politico,  della  relazione  dei
          revisori dei conti, da  essi  sottoscritta,  nonche'  delle
          copie dei quotidiani ove e' avvenuta la  pubblicazione,  e'
          trasmesso dal legale rappresentante  o  dal  tesoriere  del
          partito o del movimento politico, entro  il  31  luglio  di
          ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 
              13. Il rendiconto  di  esercizio,  la  relazione  sulla
          gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati,  a
          cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei  deputati,
          in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 
              14. 
              15. 
              16. 
              17. ". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 4,  5,  6  e  7
          dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: 
              "4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
          e di conformita' alla legge del rendiconto di cui  all'art.
          8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo
          modificato dal presente articolo, e dei relativi  allegati,
          nonche' di  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. A tal fine, entro  il  15  giugno  di  ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal
          presente articolo, concernenti ciascun esercizio  compreso,
          in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
          Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
          comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione   la   relazione
          contenente  il  giudizio  espresso  sul  rendiconto   dalla
          societa' di revisione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi di cui al presente comma. 
              5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',   la
          Commissione effettua  il  controllo  anche  verificando  la
          conformita' delle spese effettivamente  sostenute  e  delle
          entrate percepite  alla  documentazione  prodotta  a  prova
          delle stesse. A tal fine, entro il  15  febbraio  dell'anno
          successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
          i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a  sanare,
          entro  e  non  oltre  il  31  marzo   seguente,   eventuali
          irregolarita' contabili da essa riscontrate.  Entro  e  non
          oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
          una relazione in cui esprime il giudizio di  regolarita'  e
          di conformita' alla legge, di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
          la  pubblicazione  nei  siti  internet   delle   rispettive
          Assemblee. 
              6. Entro e non oltre il 15  luglio  di  ogni  anno,  la
          Commissione  trasmette  ai  Presidenti  del  Senato   della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  gli  elenchi  dei
          partiti    e    movimenti    politici    che     risultino,
          rispettivamente,   ottemperanti   e   inottemperanti   agli
          obblighi di cui al comma 4, con  riferimento  all'esercizio
          dell'anno precedente. 
              7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6,  nonche'
          l'inottemperanza  all'obbligo  di  pubblicazione  nei  siti
          internet del rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto
          dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai  partiti
          e movimenti politici interessati  nel  termine  di  cui  al
          comma 6.". 
              - Per il riferimento al testo dei commi da 5  a  10-bis
          dell'art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2, vedasi
          nelle Note al comma 1. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'Allegato  A  della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2: 
          "Allegato A 
          MODELLO PER LA  REDAZIONE  DEI  RENDICONTI  DEI  PARTITI  E
          MOVIMENTI POLITICI 
          Stato patrimoniale 
          Attivita'. 
              Immobilizzazioni immateriali nette: 
                costi per attivita' editoriali, di informazione e  di
          comunicazione; 
                costi di impianto e di ampliamento. 
              Immobilizzazioni materiali nette: 
                terreni e fabbricati; 
                impianti e attrezzature tecniche; 
                macchine per ufficio; 
                mobili e arredi; 
                automezzi; 
                altri beni. 
              Immobilizzazioni finanziarie  (al  netto  dei  relativi
          fondi rischi e svalutazione, e  con  separata  indicazione,
          per i crediti, degli importi  esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo): 
                partecipazioni in imprese; 
                crediti finanziari; 
                altri titoli. 
              Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera). 
              Crediti (al netto  dei  relativi  fondi  rischi  e  con
          separata indicazione,  per  ciascuna  voce,  degli  importi
          esigibili oltre l'esercizio successivo): 
                crediti per servizi resi a beni ceduti; 
                crediti verso locatari; 
                crediti per contributi elettorali; 
                crediti per contributi 4 per mille; 
                crediti verso imprese partecipate; 
                crediti diversi. 
              Attivita' finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: 
                partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi); 
                altri  titoli   (titoli   di   Stato,   obbligazioni,
          eccetera). 
              Disponibilita' liquida: 
                depositi bancari e postali; 
                denaro e valori in cassa. 
                Ratei attivi e risconti attivi. 
          Passivita'. 
              Patrimonio netto: 
                avanzo patrimoniale; 
                disavanzo patrimoniale; 
                avanzo dell'esercizio; 
                disavanzo dell'esercizio. 
              Fondi per rischi e oneri: 
                fondi previdenza integrativa e simili; 
                altri fondi. 
          Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
              Debiti (con separata indicazione,  per  ciascuna  voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): 
                debiti verso banche; 
                debiti verso altri finanziatori; 
                debiti verso fornitori; 
                debiti rappresentati da titoli di credito; 
                debiti verso imprese partecipate; 
                debiti tributari; 
                debiti verso istituti di previdenza  e  di  sicurezza
          sociale; 
                altri debiti. 
          Ratei passivi e risconti passivi. 
              Conti d'ordine: 
                beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi; 
                contributi  da  ricevere   in   attesa   espletamento
          controlli autorita' pubblica; 
                fideiussione a/da terzi; 
                avalli a/da terzi; 
                fideiussioni a/da imprese partecipate; 
                avalli a/da imprese partecipate; 
                garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi. 
          Conto economico. 
          A) Proventi gestione caratteristica. 
              1) Quote associative annuali. 
              2) Contributi dello Stato: 
                a) per rimborso spese elettorali; 
                b) contributo annuale  derivante  dalla  destinazione
          del 4 per mille dell'IRPEF. 
              3) Contributi provenienti dall'estero: 
                a)  da  partiti  o  movimenti   politici   esteri   o
          internazionali; 
                b) da altri soggetti esteri. 
              4) Altre contribuzioni: 
                a) contribuzioni da persone fisiche; 
                b) contribuzioni da persone giuridiche; 
                b-bis)  contribuzioni  da  associazioni,  partiti   e
          movimenti politici (28). 
              5) Proventi da  attivita'  editoriali,  manifestazioni,
          altre attivita'. 
          Totale proventi gestione caratteristica. 
              B) Oneri della gestione caratteristica. 
              1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze). 
              2) Per servizi. 
              3) Per godimento di beni di terzi. 
              4) Per il personale: 
                a) stipendi; 
                b) oneri sociali; 
                c) trattamento di fine rapporto; 
                d) trattamento di quiescenza e simili; 
                e) altri costi. 
              5) Ammortamenti e svalutazioni. 
              6) Accantonamenti per rischi. 
              7) Altri accantonamenti. 
              8) Oneri diversi di gestione. 
              9) Contributi ad associazioni. 
          Totale oneri gestione caratteristica. 
              Risultato  economico  della   gestione   caratteristica
          (A-B). 
              C) Proventi e oneri finanziari. 
              1) Proventi da partecipazioni. 
              2) Altri proventi finanziari. 
              3) Interessi e altri oneri finanziari. 
          Totale proventi e oneri finanziari. 
              D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 
              1) Rivalutazioni: 
                a) di partecipazioni; 
                b) di immobilizzazioni finanziarie; 
                c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. 
              2) Svalutazioni: 
                a) di partecipazioni; 
                b) di immobilizzazioni finanziarie; 
                c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. 
          Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 
              E) Proventi e oneri straordinari. 
              1) Proventi: 
                plusvalenza da alienazioni; 
                varie. 
              2) Oneri: 
                minusvalenze da alienazioni; 
                varie. 
          Totale delle partite straordinarie. 
              Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)". 
              - Si riporta il testo vigente  degli  Allegati  B  e  C
          della legge 2 gennaio 1997, n. 2: 
          "Allegato B 
          CONTENUTO DELLA RELAZIONE 
              Devono essere indicati: 
                1)  le  attivita'  culturali,   di   informazione   e
          comunicazione; 
                2) le spese sostenute per le campagne elettorali come
          indicate nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
          nonche'   l'eventuale   ripartizione    tra    i    livelli
          politico-organizzativi del  partito  o  del  movimento  dei
          contributi per le spese elettorali ricevuti; 
                3) l'eventuale ripartizione delle  risorse  derivanti
          dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli
          politico-organizzativi del partito o movimento; 
                4) i  rapporti  con  imprese  partecipate  anche  per
          tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta  persona,
          con l'indicazione del numero e del  valore  nominale  delle
          azioni   e   delle   quote   possedute,    nonche'    della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni  e  comunque  dei
          redditi derivanti da attivita' economiche e finanziarie; 
                5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le  eventuali
          libere   contribuzioni   di   ammontare   annuo   superiore
          all'importo di cui al terzo comma dell'art. 4  della  legge
          18  novembre  1981,  n.  659,  erogate  al  partito,   alle
          articolazioni  politico-organizzative,  ai   raggruppamenti
          interni  ed  ai  Gruppi  parlamentari  e  disciplinate  dal
          medesimo art. 4; 
                6) i  fatti  di  rilievo  assunti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio; 
                7) l'evoluzione prevedibile della gestione. 
          Allegato C 
          CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA 
              Devono essere indicati: 
                1) i criteri applicati nella valutazione  delle  voci
          del  rendiconto,  nelle  rettifiche  di  valore   e   nella
          conversione dei valori non espressi all'origine  in  moneta
          avente corso legale nello Stato; 
                2) i movimenti delle  immobilizzazioni,  specificando
          per ciascuna voce: il costo;  i  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenute
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla  chiusura  dell'esercizio;  la  specificazione   delle
          immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi; 
                3) la composizione delle voci «costi di impianto e di
          ampliamento»  e  «costi  editoriali,  di   informazione   e
          comunicazione», nonche' le ragioni della  iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento; 
                4) le variazioni intervenute nella consistenza  delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
          fondi  e  per  il  trattamento   di   fine   rapporto,   le
          utilizzazioni e gli accantonamenti; 
                5)   l'elenco   delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente o per tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona, in imprese partecipate,  indicando  per
          ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,  l'importo
          del patrimonio netto,  l'utile  o  la  perdita  dell'ultimo
          esercizio, la quota posseduta e  il  valore  attribuito  in
          bilancio o il corrispondente credito; 
                6) distintamente per ciascuna  voce  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti  da  garanzie  reali  su  beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie; 
                7) la  composizione  delle  voci  «ratei  e  risconti
          attivi» e «ratei e risconti passivi» e  della  voce  «altri
          fondi» dello stato patrimoniale, quando il  loro  ammontare
          sia apprezzabile; 
                8)  l'ammontare  degli  oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo del lo  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce; 
                9)   gli   impegni   non   risultanti   dallo   stato
          patrimoniale; le notizie sulla  composizione  e  natura  di
          tali impegni e dei conti d'ordine, la  cui  conoscenza  sia
          utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
          della associazione, specificando quelli relativi a  imprese
          partecipate; 
                10)   la   composizione    delle    voci    «proventi
          straordinari» e «oneri straordinari» del  conto  economico,
          quando il loro ammontare sia apprezzabile; 
                11)  il  numero   dei   dipendenti,   ripartito   per
          categoria.". 
              Le sezioni I e II del Capo I della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,  S.O.,  recano
          le seguenti rispettive rubriche: 
          "Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
          Sezione I Principi generali 
          Sezione II Applicazione" . 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della  citata
          legge 6 luglio 2012, n. 96: 
              "Articolo 9 Misure per garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              1.  Allo  scopo  di  garantire  la  trasparenza  e   la
          correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria,
          i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le  liste  di
          candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,
          che abbiano conseguito almeno  il  2  per  cento  dei  voti
          validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della  Camera
          dei deputati ovvero che abbiano  almeno  un  rappresentante
          eletto alla Camera medesima, al Senato della  Repubblica  o
          al Parlamento europeo o in un  consiglio  regionale  o  nei
          consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
          avvalgono di una societa' di revisione  iscritta  nell'albo
          speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa ai sensi dell'art. 161  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  o,  successivamente  alla   sua
          istituzione, nel registro di cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della
          gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato  alla
          medesima societa' di revisione con un incarico  relativo  a
          tre esercizi consecutivi, rinnovabile  per  un  massimo  di
          ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.   La   societa'   di
          revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio  sul
          rendiconto  di  esercizio  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
          materia. A tale fine verifica nel corso  dell'esercizio  la
          regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la   corretta
          rilevazione  dei  fatti   di   gestione   nelle   scritture
          contabili.  Controlla  altresi'  che   il   rendiconto   di
          esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
          contabili, alle risultanze degli  accertamenti  eseguiti  e
          alle norme che lo disciplinano. 
              2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad  una
          competizione elettorale mediante la  presentazione  di  una
          lista comune di  candidati,  ciascun  partito  e  movimento
          politico   che   abbia   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di  avvalersi
          della societa' di revisione di cui al comma 1. 
              3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici,   di   seguito   denominata   «Commissione».   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di  segreteria.  La  Commissione  e'
          composta da cinque componenti, di  cui  uno  designato  dal
          Primo presidente della Corte di cassazione,  uno  designato
          dal Presidente del Consiglio di Stato e tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico i componenti della Commissione  non
          possono  assumere  ovvero  svolgere   altri   incarichi   o
          funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
          quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e di conformita' alla legge del rendiconto di cui  all'art.
          8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo
          modificato dal presente articolo, e dei relativi  allegati,
          nonche' di  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. A tal fine, entro  il  15  giugno  di  ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal
          presente articolo, concernenti ciascun esercizio  compreso,
          in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
          Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
          comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione   la   relazione
          contenente  il  giudizio  espresso  sul  rendiconto   dalla
          societa' di revisione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi di cui al presente comma. 
              5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',   la
          Commissione effettua  il  controllo  anche  verificando  la
          conformita' delle spese effettivamente  sostenute  e  delle
          entrate percepite  alla  documentazione  prodotta  a  prova
          delle stesse. A tal fine, entro il  15  febbraio  dell'anno
          successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
          i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a  sanare,
          entro  e  non  oltre  il  31  marzo   seguente,   eventuali
          irregolarita' contabili da essa riscontrate.  Entro  e  non
          oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
          una relazione in cui esprime il giudizio di  regolarita'  e
          di conformita' alla legge, di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
          la  pubblicazione  nei  siti  internet   delle   rispettive
          Assemblee. 
              6. Entro e non oltre il 15  luglio  di  ogni  anno,  la
          Commissione  trasmette  ai  Presidenti  del  Senato   della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  gli  elenchi  dei
          partiti    e    movimenti    politici    che     risultino,
          rispettivamente,   ottemperanti   e   inottemperanti   agli
          obblighi di cui al comma 4, con  riferimento  all'esercizio
          dell'anno precedente. 
              7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6,  nonche'
          l'inottemperanza  all'obbligo  di  pubblicazione  nei  siti
          internet del rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto
          dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai  partiti
          e movimenti politici interessati  nel  termine  di  cui  al
          comma 6. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16. 
              17. 
              18. 
              19. 
              20. 
              21. 
              22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici
          di cui al  comma  1  di  investire  la  propria  liquidita'
          derivante dalla  disponibilita'  di  risorse  pubbliche  in
          strumenti finanziari diversi dai  titoli  emessi  da  Stati
          membri dell'Unione europea. 
              23. All'art. 8 della legge 2  gennaio  1997,  n.  2,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) i commi 1 e 14 sono abrogati; 
                b) al comma 2, dopo le parole: «il  rendiconto»  sono
          inserite le seguenti: «di  esercizio,  redatto  secondo  il
          modello di cui all'allegato A,»; 
                c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              «10-bis. Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'
          annotata l'identita' dell'erogante». 
              24. Il comma 2 dell'art. 6-bis  della  legge  3  giugno
          1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia
          previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in
          esito al completamento delle procedure gia'  esperite  alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
              25. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  21  si
          applicano  ai  rendiconti  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In  via
          transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita'  alla
          legge dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
          relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  2
          gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente
          alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal
          fine, la Commissione invita  direttamente  i  partiti  e  i
          movimenti politici a  sanare  eventuali  inottemperanze  ad
          obblighi di legge o irregolarita' contabili. 
              26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi
          ai  rendiconti  di  esercizio  anteriori   al   2011   sono
          elaborati, fino  al  31  ottobre  2012,  dal  Collegio  dei
          revisori dei rendiconti dei partiti e  movimenti  politici,
          di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n.
          2. 
              27. L'art. 1, comma 8, della legge 3  giugno  1999,  n.
          157, nonche' l'art. 8, commi 11, 12 e  13,  della  legge  2
          gennaio  1997,  n.  2,  si  applicano  esclusivamente   con
          riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi  anteriori
          al 2013. 
              28. All'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974,
          n. 195, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
          divieto di cui al precedente periodo si applica anche  alle
          societa' con partecipazione di  capitale  pubblico  pari  o
          inferiore  al  20  per   cento,   nonche'   alle   societa'
          controllate  da  queste  ultime,  ove  tale  partecipazione
          assicuri comunque al soggetto pubblico il  controllo  della
          societa'». 
              29. I rimborsi e i  contributi  di  cui  alla  presente
          legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica,
          elettorale  e  ordinaria,  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici. E'  fatto  divieto  ai  partiti  e  ai  movimenti
          politici di prendere in locazione o  acquistare,  a  titolo
          oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette
          nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli  regionali
          nei medesimi partiti  o  movimenti  politici.  Il  medesimo
          divieto si intende anche riferito agli  immobili  posseduti
          da societa' possedute o partecipate dagli  stessi  soggetti
          di cui al periodo precedente.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  26  della
          citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              "Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) 
              E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta
          pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista
          per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
          sia stabilito il minimo della sanzione  edittale,  pari  al
          doppio  del  relativo  importo   oltre   alle   spese   del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione." 
              "Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
              L'autorita'  giudiziaria  o   amministrativa   che   ha
          applicato  la  sanzione  pecuniaria   puo'   disporre,   su
          richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni
          economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
          in rate mensili da tre a trenta;  ciascuna  rata  non  puo'
          essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito  puo'
          essere estinto mediante un unico pagamento. 
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine    fissato     dall'autorita'     giudiziaria     o
          amministrativa, l'obbligato  e'  tenuto  al  pagamento  del
          residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.". 
              - Si riporta il testo vigente dell' art. 8 della citata
          legge 2 gennaio 1997, n. 2: 
              "Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici. 
              1. 
              2. Il  rendiconto  di  esercizio,  redatto  secondo  il
          modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una
          relazione del legale rappresentante o del tesoriere di  cui
          al comma  1  sulla  situazione  economico-patrimoniale  del
          partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel
          suo complesso. Detta relazione deve essere redatta  secondo
          il modello di cui all'allegato B. 
              3. Il rendiconto deve essere,  altresi',  corredato  di
          una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato
          C. 
              4. Al rendiconto devono,  inoltre,  essere  allegati  i
          bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
          di societa' fiduciarie o per interposta  persona,  nonche',
          relativamente  alle  societa'  editrici   di   giornali   o
          periodici,   ogni   altra   documentazione    eventualmente
          prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
              5. Il rappresentante legale o il tesoriere  di  cui  al
          comma 1 deve tenere il libro  giornale  e  il  libro  degli
          inventari. 
              6.  Il  rappresentante  legale  o  il  tesoriere   deve
          altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia,
          per almeno cinque anni, tutta la documentazione  che  abbia
          natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 
              7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
          politici di cui al comma 1, prima di essere messi  in  uso,
          devono essere numerati progressivamente in  ogni  pagina  e
          bollati in  ogni  foglio  da  un  notaio.  Il  notaio  deve
          dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
          che lo compongono. 
              8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
          operazioni compiute. 
              9. L'inventario deve essere redatto al 31  dicembre  di
          ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la  valutazione
          delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si  chiude
          con  il  rendiconto  e   deve   essere   sottoscritto   dal
          rappresentante  legale  o  dal  tesoriere  del  partito   o
          movimento politico entro tre mesi dalla  presentazione  del
          rendiconto agli organi statutariamente competenti. 
              10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo  le
          norme di una ordinata contabilita', senza parti in  bianco,
          interlinee e trasporti in margine. Non vi si  possono  fare
          abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
          deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate  siano
          leggibili. 
              10-bis.  Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'
          annotata l'identita' dell'erogante. 
              11. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1997.  Il  primo
          rendiconto redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve
          essere presentato in  riferimento  all'esercizio  1997.  Il
          legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma  1  e'
          tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
          su due quotidiani, di cui uno a  diffusione  nazionale,  il
          rendiconto corredato da una sintesi della  relazione  sulla
          gestione e della nota integrativa. 
              12.  Il  rendiconto  di  esercizio,   corredato   della
          relazione   sulla   gestione,   della   nota   integrativa,
          sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere  del
          partito o  del  movimento  politico,  della  relazione  dei
          revisori dei conti, da  essi  sottoscritta,  nonche'  delle
          copie dei quotidiani ove e' avvenuta la  pubblicazione,  e'
          trasmesso dal legale rappresentante  o  dal  tesoriere  del
          partito o del movimento politico, entro  il  31  luglio  di
          ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 
              13. Il rendiconto  di  esercizio,  la  relazione  sulla
          gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati,  a
          cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei  deputati,
          in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 
              14. 
              15. 
              16. 
          17.".