Art. 8 Controllo dei rendiconti dei partiti 1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonche' sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico (( dal )) registro di cui all'art. 4. 3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'art. 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12. 4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12. 5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi. 7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia' percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno. 8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'art. 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. 10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'art. 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione. 11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici): "Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici. 1. 2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. 4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche', relativamente alle societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. 8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. 9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. 10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e' tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. 12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 14. 15. 16. 17. ". - Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: "4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli obblighi di cui al presente comma. 5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. 6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente. 7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche' l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.". - Per il riferimento al testo dei commi da 5 a 10-bis dell'art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2, vedasi nelle Note al comma 1. - Si riporta il testo vigente dell'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2: "Allegato A MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI Stato patrimoniale Attivita'. Immobilizzazioni immateriali nette: costi per attivita' editoriali, di informazione e di comunicazione; costi di impianto e di ampliamento. Immobilizzazioni materiali nette: terreni e fabbricati; impianti e attrezzature tecniche; macchine per ufficio; mobili e arredi; automezzi; altri beni. Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): partecipazioni in imprese; crediti finanziari; altri titoli. Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera). Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): crediti per servizi resi a beni ceduti; crediti verso locatari; crediti per contributi elettorali; crediti per contributi 4 per mille; crediti verso imprese partecipate; crediti diversi. Attivita' finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi); altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera). Disponibilita' liquida: depositi bancari e postali; denaro e valori in cassa. Ratei attivi e risconti attivi. Passivita'. Patrimonio netto: avanzo patrimoniale; disavanzo patrimoniale; avanzo dell'esercizio; disavanzo dell'esercizio. Fondi per rischi e oneri: fondi previdenza integrativa e simili; altri fondi. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti verso fornitori; debiti rappresentati da titoli di credito; debiti verso imprese partecipate; debiti tributari; debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; altri debiti. Ratei passivi e risconti passivi. Conti d'ordine: beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi; contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorita' pubblica; fideiussione a/da terzi; avalli a/da terzi; fideiussioni a/da imprese partecipate; avalli a/da imprese partecipate; garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi. Conto economico. A) Proventi gestione caratteristica. 1) Quote associative annuali. 2) Contributi dello Stato: a) per rimborso spese elettorali; b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF. 3) Contributi provenienti dall'estero: a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali; b) da altri soggetti esteri. 4) Altre contribuzioni: a) contribuzioni da persone fisiche; b) contribuzioni da persone giuridiche; b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici (28). 5) Proventi da attivita' editoriali, manifestazioni, altre attivita'. Totale proventi gestione caratteristica. B) Oneri della gestione caratteristica. 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze). 2) Per servizi. 3) Per godimento di beni di terzi. 4) Per il personale: a) stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi. 5) Ammortamenti e svalutazioni. 6) Accantonamenti per rischi. 7) Altri accantonamenti. 8) Oneri diversi di gestione. 9) Contributi ad associazioni. Totale oneri gestione caratteristica. Risultato economico della gestione caratteristica (A-B). C) Proventi e oneri finanziari. 1) Proventi da partecipazioni. 2) Altri proventi finanziari. 3) Interessi e altri oneri finanziari. Totale proventi e oneri finanziari. D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 1) Rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie; c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. 2) Svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie; c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie. E) Proventi e oneri straordinari. 1) Proventi: plusvalenza da alienazioni; varie. 2) Oneri: minusvalenze da alienazioni; varie. Totale delle partite straordinarie. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)". - Si riporta il testo vigente degli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2: "Allegato B CONTENUTO DELLA RELAZIONE Devono essere indicati: 1) le attivita' culturali, di informazione e comunicazione; 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti; 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento; 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonche' della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attivita' economiche e finanziarie; 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo art. 4; 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio; 7) l'evoluzione prevedibile della gestione. Allegato C CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA Devono essere indicati: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi; 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo del lo stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate; 10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.". Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., recano le seguenti rispettive rubriche: "Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Sezione II Applicazione" . - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 6 luglio 2012, n. 96: "Articolo 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. 3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli obblighi di cui al presente comma. 5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. 6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente. 7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche' l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea. 23. All'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 14 sono abrogati; b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»; c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante». 24. Il comma 2 dell'art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato dalla Commissione ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita' contabili. 26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2. 27. L'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'art. 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. 28. All'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'». 29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa' possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.". - Si riporta il testo degli articoli 16 e 26 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: "Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione." "Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.". - Si riporta il testo vigente dell' art. 8 della citata legge 2 gennaio 1997, n. 2: "Art. 8. Rendiconto dei partiti e movimenti politici. 1. 2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B. 3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. 4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche', relativamente alle societa' editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. 8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. 9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. 10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e' tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. 12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 14. 15. 16. 17.".