Art. 9 
 
 
              Parita' di accesso alle cariche elettive 
 
  1. I partiti  politici  promuovono  la  parita'  nell'accesso  alle
cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. 
  2. Nel caso in cui, nel numero  complessivo  dei  candidati  di  un
partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati,  del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in  misura  inferiore
al 40 per cento, le risorse spettanti al partito  politico  ai  sensi
dell'art. 12 sono ridotte in misura percentuale pari  allo  0,50  per
ogni punto percentuale di differenza tra  40  e  la  percentuale  dei
candidati  del  sesso  meno   rappresentato,   nel   limite   massimo
complessivo del 10 per cento. 
  3. Ai partiti politici che non abbiano  destinato  una  quota  pari
almeno al 10 per  cento  delle  somme  ad  essi  spettanti  ai  sensi
dell'art. 12 ad iniziative  volte  ad  accrescere  la  partecipazione
attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a (( un quinto )) delle somme ad  essi
spettanti ai sensi dell'art. 12. 
  4. A decorrere  dall'anno  2014,  e'  istituito  un  fondo  in  cui
confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3. 
  5. Le risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  4  sono  annualmente
suddivise tra  i  partiti  ((  iscritti  nella  seconda  sezione  del
registro di cui all'art. 4 )) per i quali la  percentuale  di  eletti
del  sesso  meno  rappresentato  in  ciascuna  elezione  sia  pari  o
superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai
voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per  i
fini di cui  al  presente  comma,  si  considerano  gli  eletti  dopo
l'esercizio delle opzioni, ove previste  dalla  normativa  elettorale
vigente.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  51  della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 3.