Art. 10 
 
 
                      Programmi di informazione 
                  trasmessi sulle emittenti locali 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1,  lett.  b),  del  Codice  di  autoregolamentazione,  le  emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alla  consultazione  referendaria,  deve  essere
assicurato l'equilibrio tra  i  soggetti  favorevoli  o  contrari  ai
quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si
esprimono per l'astensione o  per  la  non  partecipazione  al  voto,
secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della  legge  n.  28  del
2000, e dal Codice di autoregolamentazione. 
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lett. f), della  delibera
n. 78, del 1° dicembre 1998 dell'Autorita', come definite all'art. 2,
comma 1, lett. a), n. 3, del Tusmar, possono esprimere i principi  di
cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto relative al referendum.