Art. 10 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali 1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione referendaria, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000, e dal Codice di autoregolamentazione. 2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 78, del 1° dicembre 1998 dell'Autorita', come definite all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, del Tusmar, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.