Art. 6 
 
 
                   Rimborso dei messaggi politici 
                    autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4  della  legge  n.  28  del  2000.  I
competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre
in essere tutte  le  attivita',  anche  istruttorie,  finalizzate  al
rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5,
informandone l'Autorita'.