Art. 6 Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 28 del 2000. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'.