Art. 9
Formato della segnatura di protocollo
1. Le informazioni apposte o associate ai documenti informatici,
registrati nel registro di protocollo, negli altri registri di cui
all'art. 53, comma 5, del testo unico, nei repertori e negli archivi,
nonche' negli albi, negli elenchi e in ogni raccolta di dati
concernente stati, qualita' personali e fatti con le modalita'
descritte nel manuale di gestione, mediante l'operazione di segnatura
di cui all'art. 55 del testo unico che ne garantisce
l'identificazione univoca e certa, sono espresse nel seguente
formato:
a) codice identificativo dell'amministrazione;
b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
c) codice identificativo del registro;
d) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle
previsioni di cui all'art. 20, comma 2;
e) progressivo di protocollo secondo il formato specificato
all'art. 57 del testo unico.