Art. 10 Omesse o false comunicazioni a stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o organismi di attestazione 1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell'Autorita', ai sensi dell'art. 6, comma 11, ultimo periodo, del Codice, agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori o gli organismi di attestazione inviano una segnalazione all'Autorita'. Qualora sia prevista anche l'irrogazione di una sanzione interdittiva, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il relativo procedimento.