Art. 10 
 
Omesse  o   false   comunicazioni   a   stazioni   appaltanti,   enti
  aggiudicatori o organismi di attestazione 
 
  1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per
l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte  dell'Autorita',  ai
sensi dell'art.  6,  comma  11,  ultimo  periodo,  del  Codice,  agli
operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura  di  affidamento,  nonche'
agli  operatori  economici  che  forniscono  dati  o  documenti   non
veritieri circa il possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  alle
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori  o  agli  organismi  di
attestazione. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori  o  gli   organismi   di   attestazione   inviano   una
segnalazione all'Autorita'. Qualora sia prevista anche  l'irrogazione
di una sanzione interdittiva, trovano  applicazione  le  disposizioni
che disciplinano il relativo procedimento.