Art. 11 
 
            Criteri per la quantificazione delle sanzioni 
 
  1. Per la determinazione  dell'importo  della  sanzione  pecuniaria
l'Autorita' segue i parametri contenuti nell'art.  6,  comma  8,  del
Codice e nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
«Modifiche al sistema penale» ed in particolare: 
    rilevanza e gravita' dell'infrazione, con particolare riferimento
all'elemento psicologico; 
    opera  svolta  dall'operatore  economico  per  l'eliminazione   o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione; 
    eventuale  reiterazione  di  comportamenti  analoghi   a   quelli
contestati. 
  2. La rilevanza e la gravita' dell'infrazione sono  valutate  anche
con riferimento all'effetto pregiudizievole  dell'omissione  ai  fini
dell'attivita'  dell'Autorita'  ed  alle  motivazioni   addotte   per
giustificare il ritardo o l'omissione.