Art. 11 Criteri per la quantificazione delle sanzioni 1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorita' segue i parametri contenuti nell'art. 6, comma 8, del Codice e nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» ed in particolare: rilevanza e gravita' dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico; opera svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. 2. La rilevanza e la gravita' dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attivita' dell'Autorita' ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.