Art. 5 
 
                        Fase pre-istruttoria 
 
  1.  La  richiesta  di  documenti,  informazioni  e  chiarimenti  ai
soggetti indicati dall'art. 6, comma 9, del  Codice,  viene  inviata,
dall'Ufficio dell'Autorita' cui occorrono le predette informazioni  o
documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione  di
un  termine   e   con   espresso   avvertimento   della   conseguenza
sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 11, del  Codice  per  l'omessa
risposta o per l'esibizione di documenti non veritieri. 
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
l'Ufficio  richiedente  invia  gli  atti  all'U.O.R.  competente  per
l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi  dell'art.  6,  comma
11, del Codice. 
  3. Acquisita la documentazione ai  sensi  del  comma  2,  entro  il
termine massimo di 90 giorni l'U.O.R. competente valuta gli  elementi
a disposizione e procede: 
    a) all'archiviazione della segnalazione,  nel  caso  in  cui  non
sussistano i presupposti di  fatto  o  di  diritto  per  l'avvio  del
procedimento sanzionatorio; 
    b)   all'avvio   del    procedimento    sanzionatorio,    dandone
comunicazione all'Ufficio che ha trasmesso la segnalazione. 
  4. Qualora,  prima  dell'avvio  del  procedimento  sanzionatorio  o
durante  lo  svolgimento  dello  stesso,  le  informazioni  richieste
pervengano all'Ufficio richiedente di cui al comma 1, quest'ultimo ne
da' immediata notizia all'U.O.R. competente ai fini  dell'istruttoria
del procedimento sanzionatorio.