Art. 5 Fase pre-istruttoria 1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 9, del Codice, viene inviata, dall'Ufficio dell'Autorita' cui occorrono le predette informazioni o documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione di un termine e con espresso avvertimento della conseguenza sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice per l'omessa risposta o per l'esibizione di documenti non veritieri. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Ufficio richiedente invia gli atti all'U.O.R. competente per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice. 3. Acquisita la documentazione ai sensi del comma 2, entro il termine massimo di 90 giorni l'U.O.R. competente valuta gli elementi a disposizione e procede: a) all'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l'avvio del procedimento sanzionatorio; b) all'avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all'Ufficio che ha trasmesso la segnalazione. 4. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano all'Ufficio richiedente di cui al comma 1, quest'ultimo ne da' immediata notizia all'U.O.R. competente ai fini dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.