Art. 6 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all'esito
dello stesso, nel limite massimo irrogabile; 
    b) il termine non superiore a 180 giorni per la  conclusione  del
procedimento,  decorrente  dalla  ricezione  della  comunicazione  di
avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente
Regolamento; 
    c) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti,  nonche'
di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 20
giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione  di  avvio  del
procedimento; tale termine puo' essere prorogato, per una sola  volta
e per un periodo non superiore a 20 giorni,  a  seguito  di  motivata
richiesta dei soggetti interessati; 
  d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e'  possibile  accedere
agli atti del procedimento; 
    e)  il  nominativo  del  responsabile   del   procedimento,   con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    f) l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata
(PEC) dell'Autorita' presso  la  quale  effettuare  le  comunicazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
    g) l'invito a comunicare con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC)  presso  la  quale  il
soggetto interessato intende ricevere le  comunicazioni  relative  al
procedimento sanzionatorio. 
  2. L'U.O.R. puo', in qualunque fase del procedimento sanzionatorio,
richiedere documenti,  informazioni  e/o  chiarimenti  in  merito  al
procedimento in corso, a stazioni appaltanti ed operatori  economici,
nonche' ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire
elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria,  ovvero  convocare
le parti in audizione presso l'U.O.R. 
  3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto  e
devono indicare: 
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti; 
    b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale  dovranno
essere forniti gli  elementi  richiesti;  tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo  non  superiore  a  20
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; 
    c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste  a  stazioni
appaltanti, l'indicazione del  R.U.P.,  con  i  relativi  contatti  e
l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata  (PEC)
presso la quale effettuare le comunicazioni relative al  procedimento
sanzionatorio; 
    d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi  all'U.O.R.
competente. 
  4. Gli elementi istruttori rilevanti che  emergono  nel  corso  del
procedimento sono  comunicati  alle  parti  con  assegnazione  di  un
termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. 
  5. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso in tutti i
casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine  alle
parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza  del
termine  stesso  e  per  il  periodo  necessario   allo   svolgimento
dell'audizione ai sensi del successivo art. 7.