Art. 8 Conclusione della fase istruttoria 1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo' proporre al Direttore Generale competente: a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio; b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale. 2. L'U.O.R. da' comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a). Provvede, altresi', a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione. 3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera b), l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione. 4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.