Art. 8 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti,  puo'
proporre al Direttore Generale competente: 
    a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la
manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio; 
    b) la sottoposizione delle risultanze  istruttorie  al  Consiglio
per l'adozione del provvedimento finale. 
  2.  L'U.O.R.  da'  comunicazione  alle  parti  delle  archiviazioni
effettuate ai sensi del comma 1, lettera a).  Provvede,  altresi',  a
darne  notizia  riassuntiva  trimestrale  al   Consiglio,   motivando
adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione. 
  3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del
comma 1, lettera b), l'U.O.R.  invia  alle  parti  una  comunicazione
contenente una  esposizione  sintetica  delle  principali  risultanze
istruttorie, nonche' l'indicazione del termine, non  superiore  a  15
giorni decorrenti dalla ricezione  della  comunicazione  stessa,  per
l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o  memorie
a difesa, specificando che le deduzioni  ed  i  documenti  presentati
successivamente al termine massimo assegnato  non  saranno  presi  in
considerazione. 
  4.  Il  termine  di   conclusione   del   procedimento   da   parte
dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione  di  cui  al
comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.