Art. 9 
 
                           Fase decisoria 
 
  1.  Al  termine  della  fase  istruttoria,  l'U.O.R.  sottopone  la
questione al Consiglio, che puo': 
    a) adottare il provvedimento finale; 
    b)  richiedere  all'U.O.R.  un  supplemento  di  istruttoria  con
specifica indicazione degli elementi da acquisire  ovvero  richiedere
agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 
    c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  l'U.O.R.  instaura  un
nuovo contraddittorio con le parti, procede  ai  sensi  dell'art.  6,
commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le  ulteriori
risultanze  istruttorie  al  fine  dell'adozione  del   provvedimento
finale. 
  3. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  c),  il  termine  per  la
conclusione  del  procedimento  e'  sospeso  dall'invio  alle   parti
interessate  della  convocazione  in  audizione  sino  al  giorno  di
svolgimento della stessa. 
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare  i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione  e  la  misura  delle  sanzioni  comminate.  Esso   indica,
altresi', le modalita' e il termine  entro  il  quale  effettuare  il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il  provvedimento
indica, anche, il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
  5.  Il  provvedimento  finale  viene  comunicato  alle  parti   del
procedimento dall'U.O.R.