Art. 13 
 
 
                             Contributi 
 
  La Banca pubblica, con cadenza annuale, i criteri e le modalita' in
base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e  delle  delibere
assunte in materia dai competenti  organi  interni,  vengono  erogati
contributi a  scopo  di  beneficenza  o  per  iniziative  d'interesse
pubblico. 
  La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori  dei
contributi di cui al precedente comma di importo  superiore  a  1.000
euro.