Art. 13 Contributi La Banca pubblica, con cadenza annuale, i criteri e le modalita' in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico. La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.