Art. 14 
 
 
          Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni previste  dal  presente  Titolo  possono  essere
concesse a favore dei seguenti soggetti  beneficiari,  articolati  in
relazione alle aree del territorio nazionale: 
    a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui
all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del  TFUE  previste  dalla
Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, imprese di piccola,
media e grande dimensione come individuate ai sensi  dell'allegato  1
del Regolamento GBER; 
    b) nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle  ammesse
alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere  a)  e  c)  del
TFUE,  PMI  e,  limitatamente  al  settore  della  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche  imprese  di  grandi
dimensioni che occupano meno di 750 dipendenti e/o il  cui  fatturato
e' inferiore a 200 milioni di euro. 
  2. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  Titolo  possono  essere
concesse a fronte di progetti d'investimento volti: 
    a) alla realizzazione di nuove unita' produttive; 
    b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti; 
    c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva
in nuovi prodotti aggiuntivi; 
    d) a un  cambiamento  fondamentale  del  processo  di  produzione
complessivo di un'unita' produttiva esistente. 
  3.  Ciascun  progetto  di  investimento  deve  essere  organico   e
funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
e deve essere realizzato nell'ambito  di  unita'  produttive  ubicate
nelle aree del territorio nazionale  secondo  quanto  specificato  al
comma 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni di  cui  al  presente
Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 
  4.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1,  o,  nel  caso  di  cui  al  comma  7   del   presente   articolo,
successivamente alla decisione della Commissione  europea  sull'aiuto
ad hoc. A tal fine per avvio del progetto  si  intende  la  data  del
primo  titolo  di  spesa  ammissibile.  Il  pagamento   degli   oneri
concessori, non seguito da avvio dei lavori,  non  costituisce  avvio
del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile. 
  5. Non  sono  ammessi  i  progetti  d'investimento  riguardanti  le
seguenti attivita' economiche: 
    a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita'  di  cui
alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO
2007; 
    b) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di  gestione  dei
rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    c) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla  sezione  F  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    d)  commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio,   riparazione   di
autoveicoli e motocicli:  limitatamente  alle  attivita'  di  cui  ai
gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9  «commercio  al
dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della  sezione  G
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    e) trasporto e magazzinaggio: tutte  le  attivita'  di  cui  alla
sezione H della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al  presente
decreto; 
    f)  attivita'  dei  servizi  di  alloggio  e   di   ristorazione:
limitatamente  alle  attivita'  di   cui   alla   categoria   56.10.4
«ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    g) servizi di informazione e  comunicazione:  limitatamente  alle
attivita'  di  cui  alle  classi  59.14  «attivita'   di   proiezione
cinematografica» e 59.20 «attivita'  di  registrazione  sonora  e  di
editoria musicale», nonche' alle attivita' di cui alla  divisione  60
«attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione  J  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte  le  attivita'  di
cui alla sezione K della classificazione delle  attivita'  economiche
ATECO 2007; 
    i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla  sezione
L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    l) attivita' professionali, scientifiche  e  tecniche:  tutte  le
attivita' di cui alla sezione M della classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007; 
    m)  noleggio,  agenzie  di  viaggio,  servizi  di  supporto  alle
imprese:  tutte  le  attivita'  di   cui   alla   sezione   N   della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007,  ad  eccezione
di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    n) istruzione: tutte le attivita' di cui  alla  sezione  P  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; 
    o) altre attivita' di servizi: tutte le  attivita'  di  cui  alla
sezione S della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ATECO
2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al  presente
decreto. 
  6. Non sono  altresi'  ammissibili  alle  agevolazioni  i  progetti
d'investimento  riguardanti  le  attivita'  economiche  relative   ai
settori della  siderurgia,  dell'industria  carboniera,  delle  fibre
sintetiche e, fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  7,  della
costruzione navale, come individuate nell'allegato n. 1  al  presente
decreto.  Ulteriori  precisazioni  concernenti   il   settore   della
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli   sono
contenute nell'allegato n. 1 al presente decreto. 
  7.  Le  agevolazioni  a  favore  dei   progetti   di   investimento
riguardanti  attivita'   economiche   relative   al   settore   della
costruzione navale possono essere concesse solo previa notifica  alla
Commissione europea dell'aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli
aiuti di Stato applicabile al settore  della  costruzione  navale  in
corso di validita' al momento della notifica. 
  8.  Relativamente  ai  progetti   d'investimento   riguardanti   le
attivita'  di  trasformazione  e  commercializzazione  dei   prodotti
agricoli, si applicano, ove piu' favorevoli, le disposizioni  di  cui
all'art. 13, comma 9, e all'art. 15, comma 4,  del  Regolamento  GBER
rispettivamente agli investimenti ubicati nei  territori  di  cui  al
comma 1, lettera a), e in quelli di cui al comma 1, lettera b).