Art. 14 Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili 1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore dei seguenti soggetti beneficiari, articolati in relazione alle aree del territorio nazionale: a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, imprese di piccola, media e grande dimensione come individuate ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento GBER; b) nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI e, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche imprese di grandi dimensioni che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato e' inferiore a 200 milioni di euro. 2. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti: a) alla realizzazione di nuove unita' produttive; b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti; c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d) a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente. 3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree del territorio nazionale secondo quanto specificato al comma 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 7 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile. 5. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attivita' economiche: a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; b) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; c) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; d) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attivita' di cui alla sezione H della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto; f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alle classi 59.14 «attivita' di proiezione cinematografica» e 59.20 «attivita' di registrazione sonora e di editoria musicale», nonche' alle attivita' di cui alla divisione 60 «attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; l) attivita' professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attivita' di cui alla sezione M della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; m) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto; n) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; o) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto. 6. Non sono altresi' ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e, fermo restando quanto previsto al comma 7, della costruzione navale, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato n. 1 al presente decreto. 7. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attivita' economiche relative al settore della costruzione navale possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore della costruzione navale in corso di validita' al momento della notifica. 8. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano, ove piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, e all'art. 15, comma 4, del Regolamento GBER rispettivamente agli investimenti ubicati nei territori di cui al comma 1, lettera a), e in quelli di cui al comma 1, lettera b).