Art. 15 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano,  secondo  le   indicazioni   e   nei   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 2: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
    b) opere murarie e assimilate; 
    c) infrastrutture specifiche aziendali; 
    d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
    e)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi; per le  grandi  imprese,  tali  spese
sono ammissibili fino al 50 per cento  dell'investimento  complessivo
ammissibile. 
  2. Per le sole PMI sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti
dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili  nella
misura massima del 4 per cento dell'importo  complessivo  ammissibile
per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che  la  relativa
intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in  equivalente
sovvenzione lordo. 
  3. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER e ove compatibili con  la  legislazione  europea  in
materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione  dei  fondi
strutturali. 
  4. Non sono ammesse le spese  relative  a  macchinari,  impianti  e
attrezzature usati, le spese di  funzionamento,  le  spese  notarili,
quelle  relative  a  imposte,  tasse,  scorte   e   quelle   relative
all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei  dieci  anni
antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di
cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione  per  quelli
di natura fiscale, salvo i casi di revoca  e  recupero  totale  degli
aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi'
ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto
di IVA. 
  5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 
  6. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.