Art. 16 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di
cui  all'art.  8,  comma  2,  nei  limiti  delle  intensita'  massime
stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento  GBER,  dalla  Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale per gli investimenti nelle
aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera  a),  e  dall'art.  15  del
Regolamento GBER per gli investimenti nelle aree di cui all'art.  14,
comma  1,  lettera  b).   Relativamente   ai   grandi   progetti   di
investimento, cosi' come definiti nel Regolamento GBER, e ai progetti
riguardanti il settore dei trasporti, le intensita' massime di aiuto,
nelle aree di cui all'art. 14,  comma  1,  lettera  a),  sono  quelle
previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla
dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria. 
  2. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime, rispetto alle  spese  ammissibili,  calcolate  in
equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato
dell'aiuto espresso come percentuale del  valore  attualizzato  delle
spese ammissibili. Le spese ammissibili e le  agevolazioni  erogabili
in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il  tasso
di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di
riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel sito internet all'indirizzo seguente: 
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat
es.html. 
  3. Per gli investimenti nelle aree di cui  all'art.  14,  comma  1,
lettera a), i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono  obbligati
ad apportare un contributo finanziario,  attraverso  risorse  proprie
ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento  del
totale  delle  spese  ammissibili  e  sono  tenuti  all'obbligo   del
mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque  anni,  ovvero  tre
anni nel caso  di  PMI,  dalla  data  di  ultimazione.  Per  data  di
ultimazione si intende la data relativa all'ultimo  titolo  di  spesa
ammissibile.