Art. 16 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti delle intensita' massime stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e dall'art. 15 del Regolamento GBER per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). Relativamente ai grandi progetti di investimento, cosi' come definiti nel Regolamento GBER, e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensita' massime di aiuto, nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria. 2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html. 3. Per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.