Art. 17 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento
di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre  agevolazioni
pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle  concesse  a
titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento  (CE)  n.
1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma
di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.