Art. 18 Notifica individuale 1. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), con investimenti superiori a 50 milioni di euro, secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 per cento del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), per i quali l'importo dell'aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 3. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.