Art. 18 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
a), con investimenti superiori a 50 milioni di euro,  secondo  quanto
previsto dal  Regolamento  GBER,  qualora  l'importo  complessivo  di
agevolazioni concedibili sia superiore al 75 per cento del  massimale
di  aiuto  che  potrebbe  ottenere  un  progetto   con   investimenti
ammissibili pari a 100 milioni di  euro  applicando  i  massimali  di
aiuto per le grandi imprese, la determinazione di  concessione  delle
agevolazioni di  cui  all'art.  9,  comma  10,  e'  subordinata  alla
notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte  della
Commissione europea. 
  2. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
b), per i quali l'importo dell'aiuto sia superiore a 7,5  milioni  di
euro, la determinazione di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 9, comma 10, e' subordinata alla notifica individuale e alla
successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 
  3.  E'  altresi'  subordinata  alla  notifica  individuale  e  alla
successiva autorizzazione da  parte  della  Commissione  europea,  la
concessione  delle  agevolazioni  riguardanti  le  spese  relative  a
consulenze connesse al progetto di investimento  qualora  l'ammontare
delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.