Art. 3 Elenco anagrafico dei lavoratori 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani (( nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri )) regolarmente soggiornanti in Italia», (( la parola: «ammesse» e' sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonche' occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti». )) 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: (( «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ». ))
Riferimenti normativi Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. Elenco anagrafico. 1. I cittadini italiani nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche' inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. 2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalita' di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale. 4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L. 5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.". Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144), come modificata dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. Stato di disoccupazione. 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). 4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi' tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni.".