Art. 3 
 
 
                  Elenco anagrafico dei lavoratori 
 
  1. All'articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442,  le  parole:  «Le  persone»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  cittadini  italiani  ((  nonche'  i
cittadini di Stati membri dell'Unione  europea  e  gli  stranieri  ))
regolarmente soggiornanti in Italia»,  ((  la  parola:  «ammesse»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «ammessi»,  le   parole:   «inoccupate,
disoccupate,  nonche'  occupate»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite»  e'
sostituita dalla seguente: «inseriti». )) 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo», sono sostituite con le seguenti: ((  «in  ogni  ambito
territoriale  dello  Stato,  o  anche   tramite   posta   elettronica
certificata (PEC) ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante
          norme  per  la  semplificazione  del  procedimento  per  il
          collocamento   ordinario   dei   lavoratori,    ai    sensi
          dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.  59),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                "Art. 4. Elenco anagrafico. 
              1. I cittadini italiani nonche' i  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea  e  gli  stranieri  regolarmente
          soggiornanti in Italia aventi l'eta' stabilita dalla  legge
          per essere ammessi al lavoro e che,  essendo  in  cerca  di
          lavoro perche' inoccupati, disoccupati ovvero  occupati  in
          cerca di altro  lavoro,  intendono  avvalersi  dei  servizi
          competenti,  vengono  inseriti  in  un  elenco   anagrafico
          indipendentemente  dal  luogo  della   propria   residenza.
          L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del
          lavoratore  nonche'  i  dati   relativi   alla   residenza,
          all'eventuale  domicilio,  alla  composizione  del   nucleo
          familiare, ai titoli  di  studio  posseduti,  all'eventuale
          appartenenza   a   categorie   protette   e   allo    stato
          occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce
          esclusivamente   gli   effetti   previsti   dal    presente
          regolamento. 
              2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
          base  delle  informazioni   fornite   dal   lavoratore   e,
          d'ufficio,  sulla  base  delle  comunicazioni  obbligatorie
          provenienti  dai  datori  di  lavoro,  dalle  societa'   di
          fornitura di lavoro temporaneo e dai  soggetti  autorizzati
          all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          maggiormente rappresentative e la Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento, sono definiti: 
                a) il contenuto e le  modalita'  di  trattamento  dei
          dati  dell'elenco  anagrafico  essenziali  al  fine   della
          conduzione coordinata ed integrata del sistema  informativo
          lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,
          lettera d), e dall'articolo 11 del decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, con  la  contestuale  individuazione
          dei titolari e dei responsabili del trattamento; 
                b)  le  modalita'   di   codifica   di   base   delle
          professioni; 
                c)  la  classificazione   dei   lavoratori   inseriti
          nell'elenco anagrafico a scopo statistico  secondo  criteri
          omogenei  con  quelli  definiti  in  sede  comunitaria   ed
          internazionale. 
              4. L'elenco anagrafico dei lavoratori  e'  gestito  con
          l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato  con
          modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale  e
          consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
          funzionali al S.I.L. 
              5.  I  lavoratori  nazionali  e   comunitari   inseriti
          nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
          durata  della  vita  lavorativa,  salvo   cancellazione   a
          domanda. 
              6. I lavoratori stranieri in possesso del  permesso  di
          soggiorno  per  lavoro  subordinato  inseriti   nell'elenco
          anagrafico che  perdono  il  posto  di  lavoro,  anche  per
          dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per  il
          periodo di validita' residua del permesso di  soggiorno  e,
          comunque, per un periodo non superiore ad un anno.". 
              Il testo dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare  l'incontro
          fra  domanda  ed   offerta   di   lavoro,   in   attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.  17  maggio
          1999, n. 144), come modificata dalla presente legge, e'  il
          seguente: 
                "Art. 2. Stato di disoccupazione. 
              1. La  condizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera  f),  dev'essere  comprovata  dalla   presentazione
          dell'interessato presso  il  servizio  competente  in  ogni
          ambito territoriale dello  Stato,  o  anche  tramite  posta
          elettronica   certificata   (PEC)   accompagnata   da   una
          dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.  15,
          e  successive  modificazioni,   che   attesti   l'eventuale
          attivita'  lavorativa   precedentemente   svolta,   nonche'
          l'immediata disponibilita' allo  svolgimento  di  attivita'
          lavorativa. 
              2. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          gli interessati all'accertamento della  condizione  di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),  sono  tenuti   a
          presentarsi presso il servizio  competente  per  territorio
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui  al  comma
          1. 
              3. A far  data  dalla  prima  presentazione  presso  il
          servizio competente decorrono  i  termini  da  prendere  in
          considerazione ai  fini  dell'assolvimento  dei  successivi
          obblighi   di   presentazione   dal    servizio    medesimo
          eventualmente  disposti,  nonche'  dell'accertamento  della
          condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). 
              4.  I  servizi  competenti  sono  comunque   tenuti   a
          verificare  l'effettiva  persistenza  della  condizione  di
          disoccupazione,   provvedendo    all'identificazione    dei
          disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di
          disoccupazione  conseguente  a  cessazione   di   attivita'
          diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi'
          tenuti a  verificare  la  veridicita'  della  dichiarazione
          dell'interessato     circa     l'effettivo      svolgimento
          dell'attivita' in questione e la sua  cessazione.  Ai  fini
          dell'applicazione del presente comma i  servizi  competenti
          dispongono indagini  a  campione  sulla  veridicita'  delle
          dichiarazioni rese dai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,
          comma  2,  lettere  c)   e   d),   anche   richiedendo   la
          collaborazione del personale  delle  direzioni  provinciali
          del lavoro - servizio ispezione del lavoro. 
              5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato  di
          disoccupazione  e'  comprovato  con  dichiarazioni,   anche
          contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.  In
          tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si  applica
          il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
          n. 403. 
              6. La durata dello stato di disoccupazione  si  calcola
          in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici,
          all'interno di un unico mese, non si  computano,  mentre  i
          periodi superiori a giorni quindici si  computano  come  un
          mese intero. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  3  e  4  trovano
          applicazione fino all'emanazione, con decreto del  Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,   sentita   la
          Conferenza unificata, di norme che  prevedono  modalita'  e
          termini diversi degli  adempimenti  previsti  dalle  citate
          disposizioni; tali norme sono emanate in  coerenza  con  le
          procedure per  il  collocamento  ordinario  dei  lavoratori
          previste  nel  regolamento  di   semplificazione   di   cui
          all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato
          1, n. 112-bis, e successive modificazioni.".