Art. 4 
 
 
Semplificazioni in materia di documento (( unico  ))  di  regolarita'
                            contributiva 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2, chiunque vi abbia  interesse,  ((  compresa  la  medesima
impresa, )) verifica con modalita' esclusivamente telematiche  ed  in
tempo reale la  regolarita'  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e, per le imprese tenute  ad  applicare  i  contratti  del
settore  dell'edilizia,  nei  confronti  delle  Casse  edili.  ((  La
risultanza )) dell'interrogazione ha validita' di  120  giorni  dalla
data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione
per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al  comma
2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, (( sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore (( del  presente  decreto,  ))
sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le  modalita'
della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive, e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso  ((
gli archivi )) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili  che,  anche
in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, (( ed e' eseguita )) indicando  esclusivamente  il  codice
fiscale del soggetto da verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori,((  servizi   e   forniture   ))
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  2,  sono
inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili  con  i
contenuti del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  sulla  base
delle modifiche normative o della evoluzione dei  sistemi  telematici
di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. 
  (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. )) 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 1, comma  1175  della  legge  27
          dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), e' il seguente: 
                "1175. A decorrere dal 1°  luglio  2007,  i  benefici
          normativi  e  contributivi  previsti  dalla  normativa   in
          materia di lavoro e legislazione sociale  sono  subordinati
          al possesso, da parte dei datori di lavoro,  del  documento
          unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
          obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e  contratti
          collettivi   nazionali   nonche'   di   quelli   regionali,
          territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale.". 
              Il  testo  dell'articolo  38,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e'  il
          seguente: 
                "Art. 38. Requisiti  di  ordine  generale  (art.  45,
          direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n.  554/1999;  art.  17,
          d.P.R. n. 34/2000) 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
                a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,   di
          liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il
          caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso   un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni; 
                b) nei cui confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                e) che hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                f) che, secondo motivata valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                g)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  relativi
          al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
          italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
                h) nei cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,
          risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'
          articolo  7,  comma   10,   per   aver   presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per l'affidamento dei subappalti; 
                i)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente  accertate,  alle  norme  in   materia   di
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   secondo   la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
                l)  che  non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
                m) nei cui confronti e' stata applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
                m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui all' articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
                m-ter) di cui alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria, salvo che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'
          articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. La circostanza di cui al primo periodo  deve  emergere
          dagli indizi a base della richiesta di  rinvio  a  giudizio
          formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
          alla pubblicazione del  bando  e  deve  essere  comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6,  la  quale
          cura  la  pubblicazione  della   comunicazione   sul   sito
          dell'Osservatorio; 
                m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.". 
              Il testo dell'articolo 62-bis, del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
          e' il seguente: 
                "Art. 62-bis.  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici» (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo.". 
              Il   testo   dell'articolo   31,   comma   8-bis,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente: 
                "Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC 
              8-bis.  Alle  erogazioni  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi,  ausili  finanziari  e   vantaggi   economici   di
          qualunque genere, compresi quelli di  cui  all'articolo  1,
          comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  da  parte
          di amministrazioni  pubbliche  per  le  quali  e'  prevista
          l'acquisizione   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), si applica il  comma  3  del  presente
          articolo.".