Art. 5 
 
 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((
la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva  di  cui
al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.  Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
(( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, ))  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.». 
  (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole da: «e' del  25  per  cento»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35  per
cento.»; 
  b) il terzo periodo e' soppresso. 
  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e  il
monitoraggio  costante  delle  risorse  impiegate,  i  contratti   di
solidarieta' sottoscritti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli  accordi
collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30  dicembre
1986, n. 936. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 6 del  citato  decreto-legge  n.
          510 del 1996, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                "Art. 6. Norme in materia di integrazione  salariale,
          contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti  di
          lavoro a tempo parziale. 1. Al fine di consentire  maggiore
          celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione
          salariale straordinaria,  fino  al  31  dicembre  1996,  il
          trattamento di  integrazione  salariale  straordinario  per
          crisi aziendale puo' essere concesso  anche  in  una  unica
          soluzione  quando  il   piano   contenga   prospettive   di
          risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione  degli
          esuberi  alternativi  al  collocamento  dei  lavoratori  in
          mobilita'. Tale disposizione trova applicazione  anche  con
          riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi
          della procedura. 
              2. Nell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  236,  le  parole:  «mensile  o
          annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile». 
              3. L'articolo 5, commi 2  e  4,  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per  i
          contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno
          1995. Per  questi  ultimi  la  misura  del  trattamento  di
          integrazione salariale spettante e' pari al  60  per  cento
          del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 
              4. I datori di lavoro che  stipulino  il  contratto  di
          solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,
          commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, hanno  diritto,  nei  limiti  delle  disponibilita'
          preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
          1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24  mesi,  ad
          una   riduzione    dell'ammontare    della    contribuzione
          previdenziale  ed  assistenziale  ad  essi  dovuta  per   i
          lavoratori  interessati  dalla  riduzione  dell'orario   di
          lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della
          riduzione e' del 35 per cento. 
              4-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti  criteri  per
          la concessione del beneficio della  riduzione  contributiva
          di  cui  al  comma  4,  entro  i   limiti   delle   risorse
          disponibili. Il limite di  spesa  di  cui  all'articolo  3,
          comma 8,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  come
          rideterminato dall'articolo 1, comma 524,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e'  pari
          ad euro 15 milioni annui. 
              5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine
          in esso previsto, come modificato dall'articolo  12,  comma
          4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1994,  n.  451,
          segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto
          di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al
          beneficio ivi previsto. 
              6. I contratti ad incremento degli organici per i quali
          trova applicazione il beneficio  previsto  all'articolo  7,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.
          299, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1994, n. 451, sono  stipulati  sulla  base  di  convenzioni
          intervenute  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56. 
              Il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative  dei
          lavoratori e dei datori di lavoro,  fissa  l'ammontare  del
          beneficio previsto dal predetto  articolo  e  determina  le
          modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le
          commissioni  regionali  per  l'impiego.  Con  il   medesimo
          decreto una parte delle risorse di cui  al  presente  comma
          viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta
          dipendenti. 
              7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma  1,  del
          decreto-legge 16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.  451,  che
          trova applicazione anche  successivamente  al  31  dicembre
          1995, sono posti a carico del Fondo  per  l'occupazione  di
          cui all'articolo 1,  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse
          preordinate allo scopo.". 
              Il testo dell'articolo  3,  comma  8,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: 
                "Art. 3. Incentivi per le imprese. 
              (Omissis). 
              8. Il Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
          annue a decorrere  dal  1999  finalizzato  ad  agevolazioni
          contributive a fronte di progetti di riduzione  dell'orario
          di lavoro.  Tale  finalizzazione  e'  limitata  a  lire  10
          miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro  5.164.569  per
          ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In  tali  termini  e'
          rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del  decreto
          12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.". 
              Il testo dell'articolo 1, comma  524,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006), e' il seguente: 
                "524. Ai fini di cui al comma 523, il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, e' altresi'  autorizzato,
          in deroga  al  divieto  di  procedere  a  nuove  assunzioni
          disposto  dall'  articolo  1,  comma  95,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi
          per 795  ispettori  del  lavoro  e  75  ispettori  tecnici,
          banditi rispettivamente con  decreto  direttoriale  del  15
          novembre 2004 e del  16  novembre  2004,  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie  speciale,  n.  93  del  23
          novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20  milioni  di
          euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno  2007,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          66, comma 1,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144.  La
          finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della  legge
          8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta  a  5  milioni  di  euro  a
          decorrere  dall'anno  2005.  La   finalizzazione   di   cui
          all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.
          448,  e'  ridotta  a  5,16  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2009.". 
              Il testo dell'articolo  17,  della  legge  30  dicembre
          1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e
          del lavoro), e' il seguente: 
                "Art. 17. Archivio dei contratti e banca di dati. 
              1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
          contratti e degli accordi collettivi di  lavoro  presso  il
          quale vengono depositati in copia autentica gli accordi  di
          rinnovo e i nuovi contratti  entro  30  giorni  dalla  loro
          stipula e dalla loro stesura. 
              2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti. 
              3.   L'organizzazione   dell'archivio   nazionale   dei
          contratti  e  degli  accordi  collettivi  di  lavoro   deve
          consentire la loro conservazione nel tempo  e  la  pubblica
          consultazione. I contenuti dei contratti  e  degli  accordi
          collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri  e
          procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale e con  il  centro  elettronico  di
          documentazione   della   Corte   di   cassazione,    previa
          consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
          e dei datori di lavoro. 
              4. E' istituita presso il CNEL una banca  di  dati  sul
          mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
          alla cui formazione e  aggiornamento  concorrono  gli  enti
          pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie. 
              5. Il  CNEL  elabora,  sulla  base  dei  dati  e  della
          documentazione raccolta ai sensi dei  precedenti  commi,  i
          rapporti di cui all'articolo 10, lettera c). 
              6. I rapporti sono messi a disposizione  delle  Camere,
          del Governo, delle organizzazioni sindacali dei  lavoratori
          e  dei  datori  di  lavoro  e  degli  enti  ed  istituzioni
          interessati, quale base comune di riferimento  ai  fini  di
          studio, decisionali ed operativi.".