Art. 4 
 
 
                        Misura della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa ai  soggetti  di  cui
all'art. 3 (nel seguito denominati "soggetti richiedenti")  a  fronte
della singola  operazione  di  sottoscrizione  di  mini  bond,  nelle
seguenti misure: 
    a) fino  al  50  percento  del  valore  nominale  del  mini  bond
sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un  rimborso  a  rate
sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond); 
    b) fino  al  30  percento  del  valore  nominale  del  mini  bond
sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso  unico  a
scadenza (bullet mini bond). 
  2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1, la garanzia del Fondo copre fino al 50 percento,  ovvero  al
30 percento per le operazioni di cui alla lettera  b)  del  comma  1,
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali
e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario finale. 
  3. L'importo massimo garantibile dal  Fondo  per  singolo  soggetto
beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di  cui
al presente Titolo e' pari a euro 1.500.000,00.