Art. 4 Misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa ai soggetti di cui all'art. 3 (nel seguito denominati "soggetti richiedenti") a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond, nelle seguenti misure: a) fino al 50 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond); b) fino al 30 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond). 2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia del Fondo copre fino al 50 percento, ovvero al 30 percento per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. 3. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al presente Titolo e' pari a euro 1.500.000,00.