Art. 6 
 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
  1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla delibera  positiva
di concessione della garanzia, versano al Fondo, a pena di  decadenza
della garanzia, una commissione "una tantum"  in  misura  pari  all'1
percento dell'importo garantito.