Art. 10 
 
(( Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare  le  strutture
  ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
  settore turistico )) 
  (( 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  imprese  alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati  per
gli  interventi  di  cui  al  comma  2.  Il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo  di  cui  al
comma 7. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto  per  le
spese relative a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive  modificazioni,  o  a  interventi  di  eliminazione  delle
barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9  gennaio  1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  «progettazione
universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', adottata a New  York  il  13  dicembre
2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e  di  incremento
dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa  di  cui
al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita' ivi previste. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».  Il  credito  d'impostanon  concorre  alla  formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del 10 gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e
successive modificazioni, da adottare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a: 
    a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse  al  credito  di
imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   «progettazione
universale» e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,  uniformi
in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle  dotazioni  per
la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle   imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi,  tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita'  ricettiva  e
di  fruizione  dei   contesti   territoriali   e   dei   sistemi   di
classificazione   alberghiera   adottati   a   livello   europeo    e
internazionale. 
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa: 
    a)  all'art.  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  4,  le  parole:  «nei  territori  costieri»  sono
soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e le parole: «nei
medesimi territori» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  territori
interessati»; 
      2) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il  31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero  dell'economia
e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi  dei
commi 4 e 5, possono essere realizzati  progetti  pilota,  concordati
con  i   Ministeri   competenti   in   materia   di   semplificazione
amministrativa   e   fiscalita',   anche   al   fine   di   aumentare
l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare  aree  favorevoli
agli investimenti (AFAI)  mediante  azioni  per  la  riqualificazione
delle  aree  del   distretto,   per   la   realizzazione   di   opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento  professionale  del  personale,
per la promozione delle nuove tecnologie»; 
      4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) i distretti costituiscono "zone  a  burocrazia  zero"  ai
sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le  autorizzazioni  e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42»; 
    b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.  37-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e  di
semplificazione connesse al regime proprio delle «zone  a  burocrazia
zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti
nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorche'  soggetti
a    vincolo    paesaggistico-territoriale    o    del     patrimonio
storico-artistico; 
    c) il contratto di rete di  cui  all'art.  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e  successive  modificazioni,  e'
utilizzabile con  riferimento  al  settore  turistico  anche  per  il
perseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  supportare  i  processi  di
riorganizzazione   della    filiera    turistica;    migliorare    la
specializzazione e la qualificazione del comparto;  incoraggiare  gli
investimenti per accrescere la  capacita'  competitiva  e  innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in  particolare  sui  mercati
esteri. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli  anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Una  quota  pari
al 10 per cento del  limite  massimo  complessivo  di  cui  al  primo
periodo e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del  credito
d'imposta di cui al comma  1  in  favore  delle  imprese  alberghiere
indicate  al  medesimo  comma  per  le  spese  relative  a  ulteriori
interventi, comprese quelle per l'acquisto  di  mobili  e  componenti
d'arredo  destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che  il  beneficiario  non
ceda a terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee  all'esercizio  di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del  secondo  periodo
d'imposta successivo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive modificazioni (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative   e   regolamentari   in   materia   edilizia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre  2001,  n.
          245, S.O.: 
              "Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi. 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, e che  non  siano  diretti  a
          soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che  siano
          installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
          di strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'  alla
          normativa  regionale  di  settore,  per  la  sosta  ed   il
          soggiorno di turisti; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista dall'art. 34 del decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490.". 
              La  legge  9  gennaio  1989,  n.   13,   e   successive
          modificazioni (Disposizioni per favorire il  superamento  e
          l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
          privati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
          1989, n. 21. 
              Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a  garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici  privati  e  di  edilizia   residenziale   pubblica
          sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
          dell'eliminazione  delle  barriere   architettoniche),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 145,
          S.O.. 
              La legge 3 marzo 2009, n. 18  (Ratifica  ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          marzo 2009, n. 61. 
              Per il testo degli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, si veda la relativa nota all'art. 6. 
              Per  il  testo  dell'art.   17   del   citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda la relativa nota
          all'art. 1. 
              Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,   del   citato
          decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  si  veda  la  relativa
          nota all'art. 9. 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   3   del   citato
          decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Reti  d'impresa,  "Zone  a  burocrazia  zero",
          Distretti turistici, nautica da diporto. 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. Possono essere istituiti, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  su
          richiesta  delle  imprese  del  settore  che  operano   nei
          territori  interessati,  previa  intesa  con   le   Regioni
          interessate, i Distretti turistici  con  gli  obiettivi  di
          riqualificare e rilanciare l'offerta  turistica  a  livello
          nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle
          aree  e  dei   settori   del   Distretto,   di   migliorare
          l'efficienza nell'organizzazione  e  nella  produzione  dei
          servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche  alle
          imprese che vi operano  con  particolare  riferimento  alle
          opportunita' di investimento, di  accesso  al  credito,  di
          semplificazione e celerita' nei rapporti con  le  pubbliche
          amministrazioni. 
              5. Nei territori di cui al comma  4,  la  delimitazione
          dei Distretti e' effettuata, entro  il  31  dicembre  2015,
          dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   con   i   Comuni
          interessati,  previa  conferenza   di   servizi,   che   e'
          obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  da  imprese  del
          settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Il
          relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente
          per gli interessati  se  l'amministrazione  competente  non
          comunica all'interessato, nel  termine  di  novanta  giorni
          dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. 
              5-bis.Nell'ambito dei distretti,  come  individuati  ai
          sensi dei commi 4 e 5, possono essere  realizzati  progetti
          pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
          semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al  fine
          di aumentare l'attrattivita', favorire gli  investimenti  e
          creare aree favorevoli agli  investimenti  (AFAI)  mediante
          azioni per la riqualificazione delle  aree  del  distretto,
          per  la  realizzazione  di  opere   infrastrutturali,   per
          l'aggiornamento  professionale  del   personale,   per   la
          promozione delle nuove tecnologie. 
              6. Nei Distretti turistici  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
              a) alle imprese dei Distretti, costituite  in  rete  ai
          sensi  dell'  art.  3,  comma   4-ter   e   seguenti,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   e
          successive  modificazioni,  si  applicano  le  disposizioni
          agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per  la
          ricerca e lo sviluppo  di  cui  all'  art.  1,  comma  368,
          lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
          successive modificazioni, previa autorizzazione  rilasciata
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  di
          concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro sei  mesi  dalla  relativa  richiesta.  Alle
          medesime imprese, ancorche'  non  costituite  in  rete,  si
          applicano   comunque,   su   richiesta,   le   disposizioni
          agevolative in materia fiscale di cui all'  art.  1,  comma
          368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005; 
              b)i distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai
          sensi dell'art. 37-bisdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,   n.   221;   restano   esclusi   dalle   misure   di
          semplificazione le  autorizzazioni  e  gli  altri  atti  di
          assenso comunque denominati prescritti dal codice dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42 ; 
              c) nei  Distretti  sono  attivati  sportelli  unici  di
          coordinamento  delle  attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e
          dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese  del  distretto
          intrattengono rapporti  per  la  risoluzione  di  qualunque
          questione di competenza propria  di  tali  enti  e  possono
          presentare richieste e istanze, anche rivolte  a  qualsiasi
          altra   amministrazione   statale,   nonche'   ricevere   i
          provvedimenti conclusivi  dei  relativi  procedimenti.  Con
          decreto interdirigenziale dei predetti  enti,  nonche'  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura
          non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  emanate,  in  coordinamento  con  la
          disciplina vigente in materia di  Sportello  unico  per  le
          attivita'  produttive  e   di   comunicazione   unica,   le
          disposizioni  applicative  occorrenti  ad   assicurare   la
          funzionalita' degli sportelli unici,  rispettivamente,  per
          le questioni di competenza dei predetti  enti,  nonche'  di
          competenza delle amministrazioni statali. Per le  attivita'
          di  ispezione  e  controllo  di  competenza  delle  Agenzie
          fiscali  e  dell'INPS  gli   sportelli   unici   assicurano
          controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio
          di  tali  attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
          possibile sull'ordinaria attivita'  propria  delle  imprese
          dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
          periodi precedenti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri. Le amministrazioni provvedono agli  adempimenti  ivi
          previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. 
              7.  Per  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi
          relativi alla navigazione da diporto per scopi  commerciali
          ed alla realizzazione di pontili galleggianti  a  carattere
          stagionale, al Codice della nautica da diporto  di  cui  al
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1  e  2
          dell'art. 1 sono sostituiti dai seguenti: 
              "1. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano
          alla navigazione da diporto, anche se esercitata  per  fini
          commerciali mediante le unita' da diporto di cui all'art. 3
          del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'art. 3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172. 
              2.  Ai  fini  del  presente  codice  si   intende   per
          navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
          ed interne a scopi sportivi o ricreativi e  senza  fine  di
          lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
          mediante le navi di cui all'art. 3  della  legge  8  luglio
          2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.''. 
              8. Per incentivare la realizzazione di porti e  approdi
          turistici e  razionalizzare  il  procedimento  di  rilascio
          delle relative concessioni demaniali marittime: 
              a) all'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
          il comma 2, e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Nel caso di strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali di preminente interesse  pubblico,  nella
          predisposizione del piano regolatore portuale, deve  essere
          valutata, con priorita', la possibile finalizzazione  delle
          predette strutture ed  ambiti  ad  approdi  turistici  come
          definiti dall' art. 2 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509."; 
              b)    ferma    restando    la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme di  attuazione,  al  procedimento  di  revisione  del
          quadro normativo in materia di rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime per le strutture portuali di  cui  all'
          art.  2,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509,  si
          applicano  i  criteri  e  le   modalita'   di   affidamento
          appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai
          sensi dell' art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010,  n.  25,  in  sede  di  conferenza  Stato  -
          Regioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto  legge
          18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.: 
              "Art. 37-bis. Zone a burocrazia zero 
              1. Nell'ambito delle attivita'  di  sperimentazione  di
          cui all'art. 12, comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, che  proseguono  fino  al  31  dicembre
          2013, possono essere individuate «zone a burocrazia  zero»,
          non soggette a  vincolo  paesaggistico-territoriale  o  del
          patrimonio storico-artistico. 
              2.  Nelle  zone  di  cui  al   comma   1   i   soggetti
          sperimentatori possono individuare  e  rendere  pubblici  i
          casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di  competenza
          necessarie alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  sono  sostituite  da  una
          comunicazione dell'interessato allo sportello unico per  le
          attivita' produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove
          iniziative produttive, avviate successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, i procedimenti amministrativi  sono  conclusi  con
          l'adozione del  provvedimento  conclusivo  previa  apposita
          conferenza di servizi telematica  ed  aperta  a  tutti  gli
          interessati, anche con modalita' asincrona. I provvedimenti
          conclusivi di tali  procedimenti  si  intendono  senz'altro
          positivamente adottati entro trenta giorni  dall'avvio  del
          procedimento se un provvedimento espresso non  e'  adottato
          entro tale termine. 
              3.  Per  le  aree  ubicate   nelle   regioni   Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia, ove la zona a burocrazia  zero  coincida  con  una
          delle zone franche urbane di cui all'art.  37,  le  risorse
          previste per tali zone franche urbane, ai  sensi  dell'art.
          1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  sono
          utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la
          concessione di contributi  diretti  alle  nuove  iniziative
          produttive avviate nelle zone a burocrazia zero. 
              4.  Il  comma  2  non  si   applica   ai   procedimenti
          amministrativi di natura tributaria, di pubblica  sicurezza
          ed  attinenti  all'incolumita'  pubblica.  L'art.  43   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          abrogato. 
              5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.". 
              Il testo dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge l0
          febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei  settori
          industriali in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di
          produzione lattiera e rateizzazione del debito nel  settore
          lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          febbraio 2009, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O..