Art. 11 
 
 
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  ((
con )) la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori, (( al Sud  Italia  e  alle  aree
interne del Paese. )) 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione  di  percorsi   pedonali,   ((   ciclabili,   equestri,
mototuristici, fluviali  e  ferroviari,  ))  le  case  cantoniere,  i
caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e  i
fari,  nonche'  ulteriori  immobili  di  appartenenza  pubblica   non
utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali,  possono  essere
concessi  in  uso  gratuito,  ((  con  acquisizione  delle  eventuali
migliorie, senza corresponsione di alcun  corrispettivo,  al  momento
della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza  pubblica
nella quale sia riconosciuta  adeguata  rilevanza  agli  elementi  di
sostenibilita'  ambientale,  efficienza  energetica   e   valutazione
dell'opportunita'   turistica,   ))   a   imprese,   cooperative    e
associazioni, costituite in prevalenza da (( soggetti fino a quaranta
anni, ))  con  oneri  di  manutenzione  straordinaria  a  carico  del
concessionario. Il termine  di  durata  della  concessione  non  puo'
essere superiore (( a nove anni, rinnovabili  per  altri  nove  anni,
tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. )) 
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni  di  cui
all'art. 2  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  e
successive  modificazioni,   si   applicano   anche   alle   societa'
cooperative. 
  (( 3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e  di
valorizzare  con  azioni  congiunte  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico-artistico della nazione,  nell'ambito  del  Piano  strategico
nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i
progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e
la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati,  inseriti
nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei  percorsi  di  cui  al
comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i  siti  di
interesse culturale e paesaggistico presenti  in  diversi  territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine,  le  regioni  e  gli
enti locali, singoli o  associati,  predispongono,  d'intesa  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministero dello  sviluppo  economico,  appositi  progetti,  elaborati
sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse
nonche'  della  progettazione  di  interventi  concreti  e  mirati  a
favorire l'integrazione turistica. )) 
  4. All'art. 3, comma 3, della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
(( e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ))  «,  nonche',
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti  necessari
ad ottenere tale abilitazione e la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 14 della citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 14. Conferenza di servizi 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento  finale.  5.  In  caso  di   affidamento   di
          concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi  e'
          convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il  consenso   di
          quest'ultimo,  dal  concessionario  entro  quindici  giorni
          fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  regionali  in
          materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).  Quando
          la conferenza e' convocata ad  istanza  del  concessionario
          spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          21  aprile  2000,  n.  185,  e   successive   modificazioni
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'art. 45, comma 1, della L. 17 maggio  1999,
          n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000,
          n. 156: 
              "Art. 2. Benefici. 
              1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  al
          presente Capo sono  concedibili  mutui  agevolati  per  gli
          investimenti, a un tasso pari a zero, della durata  massima
          di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento  della
          spesa ammissibile, ai sensi e nei  limiti  del  regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione del  15  dicembre  2006
          relativo  all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
          trattato agli aiuti d'importanza minore  ("de  minimis")  e
          delle   eventuali   successive   disposizioni   comunitarie
          applicabili modificative del predetto regolamento. 
              2. I mutui di cui al comma 1 possono  essere  assistiti
          dalle garanzie previste dal codice civile e  da  privilegio
          speciale, acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da
          realizzare.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della  legge  6  agosto
          2013, n. 97, e successive modificazioni  (Disposizioni  per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea  2013),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Disposizioni relative alla libera  prestazione
          e all'esercizio stabile dell'attivita' di  guida  turistica
          da parte di cittadini dell'Unione europea.  Caso  EU  Pilot
          4277/12/MARK. 
              1. L'abilitazione alla professione di  guida  turistica
          e'  valida  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Ai  fini
          dell'esercizio stabile in Italia  dell'attivita'  di  guida
          turistica,  il  riconoscimento   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
          professionale  conseguita  da  un   cittadino   dell'Unione
          europea in un altro Stato membro ha efficacia su  tutto  il
          territorio nazionale. 
              2.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   i   cittadini
          dell'Unione    europea    abilitati    allo     svolgimento
          dell'attivita'    di    guida     turistica     nell'ambito
          dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
          in  regime  di  libera  prestazione   dei   servizi   senza
          necessita' di alcuna autorizzazione ne'  abilitazione,  sia
          essa generale o specifica. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, sentita la  Conferenza  unificata,
          da adottare il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti  di
          particolare interesse storico, artistico o archeologico per
          i quali occorre una specifica abilitazione, nonche', previa
          intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  i   requisiti
          necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del
          procedimento di rilascio.".