Art. 11 Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e (( con )) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, (( al Sud Italia e alle aree interne del Paese. )) 2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, (( ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, )) le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, (( con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilita' ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunita' turistica, )) a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da (( soggetti fino a quaranta anni, )) con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non puo' essere superiore (( a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. )) 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle societa' cooperative. (( 3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonche' della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica. )) 4. All'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», (( e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: )) «, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.». 5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 14. Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156: "Art. 2. Benefici. 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.". Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e successive modificazioni (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK. 1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.".