(( Art. 11 bis 
 
 
                          Start-up turismo 
 
  1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 25,  comma  2,  lettera
f), del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  si  considerano
start-up innovative  anche  le  societa'  che  abbiano  come  oggetto
sociale la promozione  dell'offerta  turistica  nazionale  attraverso
l'uso  di  tecnologie  e  lo  sviluppo  di  software  originali,   in
particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi  rivolti
alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione
del  titolare  e  del  personale  dipendente,   la   costituzione   e
l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture  museali,
agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di  informazione  e
accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in  modo
tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente  le  occasioni
di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi  centralizzati  di
prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche
di dati in convenzione con agenzie di viaggio  o  tour  operator,  la
raccolta,    l'organizzazione,    la    razionalizzazione     nonche'
l'elaborazione statistica dei dati relativi al  movimento  turistico;
l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web  che  consentano  di
mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento
nel territorio  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'  conoscitive,
promozionali  e   di   commercializzazione   dell'offerta   turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di  accoglienza  di
turisti nel territorio di intervento,  studiando  e  attivando  anche
nuovi canali di distribuzione. 
  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono  essere
costituite  anche  nella  forma  della  societa'  a   responsabilita'
limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile. 
  3. Le societa' di cui al  comma  2,  qualora  siano  costituite  da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'
all'atto della costituzione della medesima societa', sono  esenti  da
imposta  di  registro,  diritti  erariali  e  tasse  di   concessione
governativa. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1º gennaio 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2,  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 25. Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita'. 
              (Omissis). 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una   Societas
          Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del  capitale
          sociale non sono quotate su un mercato regolamentato  o  su
          un sistema multilaterale di negoziazione,  che  possiede  i
          seguenti requisiti: 
              a). 
              b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non
          piu' di quarantotto mesi; 
              c) ha la sede principale dei propri affari e  interessi
          in Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale  ai  sensi  dell'art.  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  2463-bis  del  Codice
          civile (Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  recante
          "Approvazione del  testo  del  Codice  civile",  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  1942,  n.  79,  ediz.
          straord.): 
              "Art. 2463-bis.  Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. 
              La societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale  da
          persone fisiche. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro  e  inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'art. 2463, secondo comma,  numero  4),  sottoscritto  e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'art. 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione; 
              6) gli amministratori. 
              Le  clausole  del  modello  standard   tipizzato   sono
          inderogabili. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si
          applicano  alla   societa'   a   responsabilita'   limitata
          semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto
          compatibili.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,   del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          2004, n. 307, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  Gazz.
          Uff. 27 dicembre 2004, n. 302: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".