Art. 9 
 
 
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
            la digitalizzazione degli esercizi ricettivi 
 
  1. Per sostenere la competitivita' del sistema  turismo,  favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di  imposta  ((  2014,
2015 e 2016 ))  agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con
servizi extra-ricettivi o ancillari, (( nonche', per  una  quota  non
superiore al 10 per cento delle risorse  di  cui  al  comma  5,  alle
agenzie di viaggi e ai tour  operator  che  applicano  lo  studio  di
settore approvato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.
17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie  specializzate  in
turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in  turismo
incoming, di cui all'allegato 15 annesso  al  citato  decreto  ))  e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta  per  cento
dei costi sostenuti per investimenti e attivita' di sviluppo  di  cui
al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500  euro  nei
periodi di imposta sopra indicati, e  comunque  fino  all'esaurimento
dell'importo massimo di cui al comma  5  del  presente  articolo.  Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per spese relative a: 
    a) impianti wi-fi; 
    b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
    (( c) programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta  di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire  gli  standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l'integrazione  fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi; )) 
    d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
    e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing
digitale; 
    f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte
innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con
disabilita'; 
    g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 
  2-bis. (( Sono esclusi dalle spese di cui al comma  2  ))  i  costi
relativi alla intermediazione commerciale. 
  3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni,  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto dell'operazione di  versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima
Agenzia. (( La prima quota del credito d'imposta relativo alle  spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 1º  gennaio
2015. 
  4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i  beni
oggetto  degli  investimenti  sono  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa. )) 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese
eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta
secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'art. 17. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          28 dicembre  2012  (Approvazione  degli  studi  di  settore
          relativi ad attivita' economiche nel comparto dei  servizi)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012, n.
          303, S.S.. 
              Per il testo degli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, si veda la relativa nota all'art. 6. 
              Per  il  testo  dell'art.   17   del   citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda la relativa nota
          all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma   6,   del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2010, n. 71, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio  2010  n.  73,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120: 
              "Art. 1. Disposizioni  in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere». 
              (Omissis). 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti.".