Articolo 9 - Attivita' ammesse a contributo. 1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari: a) le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo; b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso; non sono ammesse le recite per le quali siano contemporaneamente previste entrambe le modalita' di retribuzione; c) sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti finanziari. d) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non piu' di due organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione.