Art. 16
Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate
1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i
consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere
composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori
di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o
della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente
periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il
finanziamento del trattamento economico accessorio»; ))
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
(( «5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo
del comma 4». ))
2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,
)) le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo
rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore (( del presente )) decreto.
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156, S.O.