Art. 17 
 
 
Ricognizione degli enti pubblici e  unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione  in  ordine  ai  predetti  enti.  ((   Il   sistema
informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente
aperto. ))  Le  amministrazioni  statali  inseriscono  i  dati  e  le
proposte con riferimento  a  ciascun  ente  pubblico  o  privato,  da
ciascuna  di  esse  finanziato  o  vigilato.  ((  Decorsi  tre   mesi
dall'abilitazione  all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  e'
pubblicato nel sito internet  istituzionale  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  ))
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i
dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di
qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il
trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei
relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico  si  avvale  di  un
software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento  rileva  ai  fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  (( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono  inseriti  nella  banca
dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle
amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la
consultazione dei dati di cui  all'art.  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito  internet
istituzionale  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. )) 
  3.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni  sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle  informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo  ai  fini  dello   svolgimento   delle   relative   attivita'
istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
(( in societa' ed enti di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato
detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi
dell'art. 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  ))
L'acquisizione delle predette informazioni puo'  avvenire  attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte  delle  societa'  da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono indicate le  informazioni  che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite  le  modalita'
tecniche  di  attuazione   del   presente   comma.   L'elenco   delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591  dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 60, comma 3, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "3.  Gli  enti  pubblici  economici,  le  aziende   che
          producono servizi di pubblica  utilita',  le  societa'  non
          quotate  partecipate  direttamente  o   indirettamente,   a
          qualunque titolo, dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
          mercati  regolamentati  e  dalle  societa'   dalle   stesse
          controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui  all'art.
          70, comma 4  e  la  societa'  concessionaria  del  servizio
          pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli
          rapporti di lavoro dipendente o  autonomo,  sono  tenuti  a
          comunicare alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
          comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con
          il predetto Dipartimento della funzione pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 222, della legge
          23 dicembre 2009, n.  191,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010)": 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' art.  1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare  di  cui  all'  art.  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai  sensi  dell'  art.  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          art. 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del  2006,
          e successive  modificazioni,  le  predette  amministrazioni
          comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno  2010
          l'elenco  dei  beni  immobili  di   proprieta'   di   terzi
          utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base  delle  attivita'
          effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma
          e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio  definisce  il
          piano  di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il  piano   di
          razionalizzazione viene  inviato,  previa  valutazione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze in ordine  alla  sua
          compatibilita' con gli obiettivi  di  riduzione  del  costo
          d'uso e della spesa corrente, ai Ministri  interessati  per
          le valutazioni di competenza  ed  e'  pubblicato  nel  sito
          internet dell'Agenzia  del  demanio.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' art.  2,
          commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche di cui al citato art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
          proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei   medesimi
          soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
          delle  finanze   -   Dipartimento   del   tesoro   l'elenco
          identificativo dei predetti beni ai  fini  della  redazione
          del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
          a valori di mercato. Entro il 31  luglio  di  ciascun  anno
          successivo a quello di trasmissione del  primo  elenco,  le
          amministrazioni di cui al  citato  art.  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni,   comunicano   le    eventuali    variazioni
          intervenute. Qualora  emerga  l'esistenza  di  immobili  di
          proprieta' dello Stato non  in  gestione  dell'Agenzia  del
          demanio, gli stessi rientrano nella gestione  dell'Agenzia.
          Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          l'obbligo di comunicazione  puo'  essere  esteso  ad  altre
          forme di attivo ai fini della redazione dei predetti  conti
          patrimoniali.  In  caso  di  inadempimento   dei   predetti
          obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.  Gli
          enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
          censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 587, della legge
          27 dicembre 2006, n.  296,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007)": 
              "587.  Entro  il  30  aprile   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali  sono
          tenute a  comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito
          supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
          l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
          totale   o   parziale   partecipazione   da   parte   delle
          amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale,  la
          misura  della  partecipazione,  la   durata   dell'impegno,
          l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per  l'anno
          sul   bilancio   dell'amministrazione,   il   numero    dei
          rappresentanti   dell'amministrazione   negli   organi   di
          governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
          essi spettante." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica": 
              "1. Al fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
              "1.  Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 587,  588,  589,
          590 e 591, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", abrogati
          dal presente decreto: 
              "587.  Entro  il  30  aprile   di   ciascun   anno   le
          amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali  sono
          tenute a  comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito
          supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
          l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
          totale   o   parziale   partecipazione   da   parte   delle
          amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale,  la
          misura  della  partecipazione,  la   durata   dell'impegno,
          l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per  l'anno
          sul   bilancio   dell'amministrazione,   il   numero    dei
          rappresentanti   dell'amministrazione   negli   organi   di
          governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
          essi spettante. 
              588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei
          dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di  somme
          a  qualsivoglia  titolo   da   parte   dell'amministrazione
          interessata a favore del consorzio o della  societa',  o  a
          favore dei propri rappresentanti negli  organi  di  governo
          degli stessi. 
              589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai commi 587 e 588 una cifra pari alle  spese  da  ciascuna
          amministrazione  sostenuta  nell'anno  viene  detratta  dai
          fondi   a   qualsiasi   titolo    trasferiti    a    quella
          amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. 
              590. Le disposizioni di cui ai commi  587,  588  e  589
          costituiscono per  le  regioni  principio  fondamentale  di
          coordinamento della finanza pubblica, ai fini del  rispetto
          dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e  crescita
          dell'Unione europea. 
              591. I dati  raccolti  ai  sensi  del  comma  587  sono
          pubblici, e sono esposti  nel  sito  web  del  Dipartimento
          della funzione pubblica. Il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni  nella   pubblica   amministrazione   riferisce
          annualmente alle Camere."