Art. 17
Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa' partecipate
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. (( Il sistema
informatico si avvale di un software libero con codice sorgente
aperto. )) Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le
proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da
ciascuna di esse finanziato o vigilato. (( Decorsi tre mesi
dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. ))
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i
dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di
qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi
strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita' di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico si avvale di un
software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
(( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca
dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle
amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri consente altresi', con le stesse modalita', la
consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. ))
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nella banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita'
istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
(( in societa' ed enti di diritto pubblico e di diritto privato
detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ))
L'acquisizione delle predette informazioni puo' avvenire attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle societa' da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita'
tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che
producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'art.
70, comma 4 e la societa' concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli
rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010)":
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all' art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell' art. 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
art. 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006,
e successive modificazioni, le predette amministrazioni
comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010
l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita'
effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma
e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il
piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di
razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del
Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua
compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo
d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per
le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' art. 2,
commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutte le amministrazioni
pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi
soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco
identificativo dei predetti beni ai fini della redazione
del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno
successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le
amministrazioni di cui al citato art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, comunicano le eventuali variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di
proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del
demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre
forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti
patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti
obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 587, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007)":
"587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la
misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante."
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e
finanza pubblica":
"1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196:
"1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 587, 588, 589,
590 e 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", abrogati
dal presente decreto:
"587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la
misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei
dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme
a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata a favore del consorzio o della societa', o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo
degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna
amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella
amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589
costituiscono per le regioni principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto
dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono
pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento
della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce
annualmente alle Camere."