(( Art. 17-bis
Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia'
presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e
dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"62. Anagrafe nazionale della popolazione residente -
ANPR.
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27
ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle
regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit
sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
dei dati anagrafici della popolazione residente e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma
3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute
dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione
dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici
servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente
Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche
con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'art. 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con
il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.".