Art. 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo
regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.
(( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo
dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare
entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse,
nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo
regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di
ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla
relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede
misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e
l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto
della collocazione geografica, del carico di lavoro e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. ))
2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art. )) 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al terzo comma, le parole: «Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; ))
b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,»
sono soppresse.
(( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il
Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito
presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le
funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da
trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il
medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane,
finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. ))
4. (( All'art. 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, recante "Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Sono istituiti tribunali amministrativi
regionali, quali organi di giustizia amministrativa di
primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le
province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno
sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le
cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di
attuazione della presente legge previste nell'art. 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure
istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a
Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha tre
sezioni con sede a Roma.".
La legge 5 maggio 1907, n. 257, recante "Istituzione
del magistrato delle acque per le province venete e di
Mantova", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
1907, n. 122.
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio
1907, n. 257, recante "Istituzione del magistrato delle
acque per le province venete e di Mantova":
"Il presidente della Magistratura alle acque ha alla
dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il
personale tecnico ed amministrativo, in questa legge
contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.
Detto comitato si compone, oltre al presidente, di
quattro ispettori superiori del genio civile,
dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di
Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo
delegato, del direttore generale delle acque, delle
bonifiche e degli impianti idroelettrici del Ministero dei
lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi
annualmente, del direttore generale dell'edilizia, della
viabilita' e dei porti del Ministero dei lavori pubblici o
di un suo delegato da designarsi annualmente, di un
delegato del comando in capo del compartimento dell'alto
Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un
suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo e del
capo dell'ufficio di ragioneria del magistrato.
Vi fanno inoltre parte un esperto in materia
idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria,
scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.
Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile
potra' pero' essere coperto da un ingegnere capo del Genio
civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su
proposta del presidente del Magistrato e sentito il
Consiglio di amministrazione per il personale del Genio
civile.
A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni
stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori
pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I
componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato
sono equiparati agli ispettori superiori del Genio civile
agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno nei
casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza
in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.
Il presidente del Magistrato potra' inoltre, in singoli
casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con
voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio
civile degli uffici del compartimento, il direttore
dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque e uno
degli esperti di speciale competenza nelle discipline
idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In assenza del presidente, il Comitato tecnico e'
presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile piu'
anziano.".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014,
n. 72, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135":
"7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di
opere attribuite alla competenza dei Provveditorati
interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo
carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti
pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato
per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le
quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli
organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda
i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla
competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori
oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme
non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di
contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
opere di importi eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali
di importo eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta
giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione
dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i
quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del
Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore
interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del
Comitato.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e Conferenza unificata):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo", come modificato dalla presente legge:
"2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita'. Il
Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione. All'istituzione della cabina di regia di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.".