Art. 19
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, (( specificando che il personale attualmente in servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; ))
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al
venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. ))
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
(( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura
penale; ))
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
(( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui
al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione
monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),
della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili
criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
di corruzione. ))
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. (( Le stesse
somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito
internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle
suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione. ))
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. (( Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di
comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. ))
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. (( Con riguardo al solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m)
e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai
progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono
piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita'
nazionale anticorruzione. ))
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della (( legge 23 agosto 1988, n. 400 )), entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e
valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme
generali regolatrici della materia:
(( a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico
delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le
premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e
individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ))
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative
alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e'
soppresso.
(( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il
programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n. 190, (( e le funzioni di cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, )) sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"Art. 6. Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
fino all'approvazione della legge di riordino delle
autorita' indipendenti e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di
tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata
suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa
e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
presente codice, verificando, con riferimento alle concrete
fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione
al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai
contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di
comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'art. 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 54-bis del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti.
1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico
dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla
Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti
di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 13 del Regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato":
"Art. 13. L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela
legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle
consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed
inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di
promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina
progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti
dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone
transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o
esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle
Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce
provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi
amministrativamente che possano dar materia di litigio.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".
La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche
al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di
cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
con particolare riferimento all'applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente
articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo e sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai
commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.".
Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni":
"Art. 47. Sanzioni per casi specifici.
1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della
carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 10, 12, 13 e
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni":
"Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della
performance.
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio."
"Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della
performance organizzativa.
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'."
"Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale.
1. La misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
una unita' organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilita' e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita';
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale."
"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance.
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati."
"Art. 12. Soggetti.
1. Nel processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14;
c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione."
"Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.
1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di
collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre
richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'art. 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'art. 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'art. 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita'
istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati,
informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art. 14
e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7.(Abrogato).
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4."
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance.
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'art. 16, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
"4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro
il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di
riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti
di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani
indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati
obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le
eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente,
dall'art. 12 e dal presente articolo ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per
cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo
se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4
e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai
sensi della normativa vigente, dai competenti organi di
controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di
bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo":
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici.
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. (Abrogato).
3.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo."
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315,
recante "Regolamento recante riordino del Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato":
"Art. 1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito
denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da un
Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio
di pari opportunita' tra uomini e donne, tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,
avvocati del libero foro con almeno quindici anni di
iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima
fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di livello equivalente in base ai
rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, nelle materie oggetto delle attivita' del
Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza
del termine di durata del Comitato, ferma restando
l'applicazione dell'art. 31, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta,
nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi
dell'art. 3.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4, 5 e 8, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione":
"4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e
internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per
la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche
al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure
di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei
dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni."
"5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari."
"8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di
valutazione della responsabilita' dirigenziale.".
Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
"Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce
criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche'
relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, individua modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia
Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni
finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze
di uniformita' delle modalita' di codifica e di
rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici,
della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie
di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni
diffuse, individuando, in particolare, i necessari
adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri
regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
sostitutivi, le competenze professionali richieste per la
gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e
correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia
interesse.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 11,
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli
standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.".