Art. 21 
 
 
               Unificazione delle Scuole di formazione 
 
  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione
delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli
organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le
funzioni (( di  reclutamento  e  di  formazione  ))  degli  organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale  dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi  del
comma  3.  Le  risorse  finanziarie  gia'   stanziate   e   destinate
all'attivita'   di   formazione   sono   attribuite,   nella   misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione  e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata  del  bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che  cessano  alla
loro naturale scadenza. 
  2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,»  sono
soppresse; 
    (( 2) le parole: «da  due  rappresentanti»  fino  alla  fine  del
periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  tre  rappresentanti
nominati  dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno  nominato  dal  Ministro  degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della  difesa  e  da  non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri». )) 
  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti
principi: 
    1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad
altrettanti dipartimenti; 
    2) collaborazione con gli  organi  costituzionali,  le  autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente. 
  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  all'art.
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi (( e' applicato  lo  stato  giuridico  dei  professori  o  dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico  e'  rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  del  trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
universitari   a   tempo   pieno   con   corrispondente   anzianita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di
appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi
distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con
posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso
si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello
accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti
nell'amministrazione di destinazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino  all'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo
periodo, le attivita'  formative  e  amministrative  degli  organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo  sono  regolate  da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  e   successive   modificazioni,   tra   la   Scuola   nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali  gia'  disposte,
autorizzate o comunque in  essere  presso  le  Scuole  di  formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1,  del  decreto
          legislativo   1   dicembre   2009,    n.    178,    recante
          "Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
          giugno 2009, n. 69", come modificato dalla presente legge: 
              "1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente,
          che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche
          di  gestione  e  di  sviluppo  delle  risorse  umane  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  dal  Capo   del
          Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti
          nominati dal Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di cui uno su indicazione  del  Presidente
          dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante
          nominato dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, da uno nominato dal  Ministro  dell'interno,
          da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
          da uno nominato dal Ministro degli affari  esteri,  da  uno
          nominato dal Ministro della difesa e da  non  piu'  di  tre
          nominati da ulteriori Ministri designati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4-septies, comma  4,  del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n.  129,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in  materia   di   monitoraggio   e
          trasparenza  dei  meccanismi  di  allocazione  della  spesa
          pubblica, nonche'  in  materia  fiscale  e  di  proroga  di
          termini": 
              "4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo  di  cui
          all' art. 5, comma 5, del citato  decreto  ministeriale  28
          settembre 2000, n.  301,  ed  i  ricercatori  della  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli   ad
          esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di  opzione
          per  il  rientro  nei  ruoli   delle   amministrazioni   di
          provenienza, anche  ad  ordinamento  militare,  le  risorse
          finanziarie per la corresponsione del relativo  trattamento
          retributivo  sono   trasferite   dalla   Scuola   superiore
          dell'economia   e   delle    finanze    all'amministrazione
          interessata.". 
              Si riporta il testo dell'art. 15 della legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi": 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni. 
              1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'art.
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, con firma elettronica avanzata, ai sensi  dell'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  7  marzo
          2005,  n.  82,   ovvero   con   altra   firma   elettronica
          qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
          della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del   bilancio   dello   Stato.
          All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  dalla
          legislazione vigente.".