Art. 21
Unificazione delle Scuole di formazione
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione
delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli
organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le
funzioni (( di reclutamento e di formazione )) degli organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del
comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono
soppresse;
(( 2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti
nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri». ))
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la Scuola nazionale
dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art.
4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli
stessi (( e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi
distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con
posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello
accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti
nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino all'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte,
autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, recante
"Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69", come modificato dalla presente legge:
"1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente,
che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche
di gestione e di sviluppo delle risorse umane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti
nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante
nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno,
da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno
nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre
nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.".
Si riporta il testo dell'art. 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 129, recante
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini":
"4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all' art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata.".
Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.".