Art. 22
Razionalizzazione delle autorita' indipendenti
1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei
dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni.
2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n.
262, dopo l'art. 29 e' aggiunto il seguente: «Art. 29-bis. -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). )) - 1. I componenti degli organi di vertice e i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ((
nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((
ne' con societa' controllate da questi ultimi. )) I contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli ultimi
due anni )) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di supporto. (( Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». ))
3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) )) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita
dalla seguente: (( «due»; ))
a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di
supporto.».
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli
organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa
stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle
le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in
essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli
obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e
successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le
autorita' indipendenti,»;
b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,».
(( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle
specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i
componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei
criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno
solare successivo a quello della violazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio,
individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a
sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo
interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di
cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze
una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. ))
10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
b) all'art. 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro
voti favorevoli.»;
c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno
di quattro voti favorevoli.»;
d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.».
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre
1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'", come modificato dalla presente legge::
"9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico
i componenti e i dirigenti delle Autorita' non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza; la violazione di tale
divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e,
nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
Si riporta l'art. 1, commi 449 e 450, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dalla
presente legge:
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al comma 456 del presente
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le universita'
statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'", abrogato dalla presente legge:
"3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione
sul territorio italiano degli organismi pubblici che
svolgono funzioni di carattere nazionale, piu' Autorita'
per i servizi pubblici non possono avere sede nella
medesima citta'.".
Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici", soppresso dalla
presente legge:
"1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa
complessiva per il funzionamento delle Autorita'
amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti
della commissione per le infrastrutture e le reti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello
dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due,
escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e'
ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.".
Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94.