Art. 23 Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni. )) 1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: (( «0a) al comma 14: 1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono soppresse; 2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,» )) e le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"»; a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e all'ultimo periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»; a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; )) b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza». 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»; 3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»; c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: «49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, )) fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»; (( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: (( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,"»; )) (( c-ter) )) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: (( «a liste di candidati concorrenti»; )) (( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: (( «un voto» )) ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34»; )) (( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente: (( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38»; )) d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge» (( e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; )) e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal !° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalita' previste dal comma 82»; (( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; )) (( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: (( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro". 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo"»; f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: «130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»; )) g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito». (( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla terza cifra decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza cifra decimale e». 1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015; b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta' metropolitana nei successivi centoventi giorni; c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. 1-quinquies. All'art. 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014». ))
Riferimenti normativi La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81. Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: "5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta. Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente." Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale": "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)": "28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita' delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.". Si riporta il testo dell'allegato A, lettera e), annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni": "e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000.". Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": "1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni": "16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta' metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.". Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3": "Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Si riporta il testo dell'art. 19 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale": "Art. 19. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella Provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' Amministrativa e l'autorita' giudiziaria. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. Invia appositi Commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla Pubblica Sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", come modificato dalla presente legge: "31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27".