Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle
citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento di
istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
materia di funzioni fondamentali dei comuni. ))
1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( «0a) al comma 14:
1) le parole da: «, comunque» fino a: «"testo unico",» sono
soppresse;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Restano a carico della
provincia» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso di cui al
comma 82 del presente articolo,» )) e le parole: «di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito
denominato "testo unico"»;
a) al comma 15, al primo periodo, le parole: «30 settembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014» e all'ultimo
periodo le parole: «il consiglio metropolitano» sono sostituite con
le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: «di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»;
a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla meta' dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e comunque non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; ))
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano»
sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza».
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il 30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione
fiscale.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «Alla data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale
alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di
Brianza»;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
«49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute
dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del
valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della
Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito
dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni
della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e
quello accertato al momento del subentro da parte della Regione
Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del
trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta'
metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di
regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di
Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'art. 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, )) fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 4. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo delle societa' partecipate nominati ai sensi del primo
periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»;
(( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:
(( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo periodo, della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti: "nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile
2014, n. 56,"»; ))
(( c-ter) )) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: ((
«a liste di candidati concorrenti»; ))
(( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei
candidati» sono sostituite dalle seguenti: (( «un voto» )) ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Ciascun elettore puo'
esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia,
il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei
commi 32, 33 e 34»; ))
(( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
(( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei
seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38»; ))
d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a
78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della
provincia o dal commissario, e' indetta» sono sostituite dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge» ((
e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; ))
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel caso di
cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia
sia commissariata, il commissario a partire dal !° luglio 2014,
assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la
giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalita'
previste dal comma 82»;
(( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; ))
(( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:
(( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro".
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le
fusioni di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318,
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del
presente articolo"»;
f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
«130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto
previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni»; ))
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli
eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».
(( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla terza cifra
decimale,» sono soppresse e dopo le parole: «medesima fascia
demografica,» sono inserite le seguenti: «approssimato alla terza
cifra decimale e».
1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'art. 141, comma 1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il
termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del
consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale
ordinario del 2015;
b) la citta' metropolitana di Venezia subentra alla provincia
omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del
consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza metropolitana che approva lo statuto della citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni;
c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine
di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma
14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente
articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato
ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies. All'art. 14, comma 31-ter, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le
parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2014». ))
Riferimenti normativi
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), modificata dalla presente legge, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di
almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione
titolare della partecipazione e quella titolare di poteri
di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra
l'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante, quella titolare di poteri di
indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante,
per le societa' a partecipazione indiretta. Si applica
quanto previsto al terzo periodo del comma 4. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui
al comma precedente."
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge
21 marzo 1990, n. 53, recante "Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale":
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8
marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, nonche' per le elezioni previste
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56; i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i
segretari delle procure della Repubblica, i presidenti
delle province, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilita', rispettivamente, al presidente
della provincia e al sindaco".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)":
"28. Ai fini della semplificazione della varieta' e
della diversita' delle forme associative comunali e del
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi,
delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione
comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna
di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1°
gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto
adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e',
altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o allo
svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale
interessata. Il presente comma non si applica per
l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e
regionali.".
Si riporta il testo dell'allegato A, lettera e),
annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
"Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni":
"e) si determina infine l'indice di ponderazione del
voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia
demografica; tale indice e' dato dal risultato della
divisione del valore percentuale determinato per ciascuna
fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera
c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei
consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica,
approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per
1.000.".
Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
"1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di
sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della legge
7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni":
"16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla
predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le
funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove
alla predetta data non sia approvato lo statuto della
citta' metropolitana, si applica lo statuto della
provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
al consiglio metropolitano.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3":
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
Si riporta il testo dell'art. 19 del Regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, recante "Approvazione del testo unico
della legge comunale e provinciale":
"Art. 19. Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo
nella Provincia.
Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e
dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di
attribuzioni tra l'autorita' Amministrativa e l'autorita'
giudiziaria.
Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche
amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i
provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei
diversi rami di servizio.
Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle
Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
Invia appositi Commissari presso le Amministrazioni
degli enti locali territoriali e istituzionali, per
compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli
organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a
provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per
il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non
possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla Pubblica
Sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere
l'impiego di altre forze armate.
Presiede gli organi consultivi, di controllo e
giurisdizionali sedenti presso la Prefettura.".
-
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica", come modificato dalla
presente legge:
"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27".