(( Art. 23-bis
Modifica all'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte dei comuni.
1. Al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a
seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal
terzo anno successivo a quello di istituzione». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", come modificato dalla presente legge:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione
l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno
successivo a quello di istituzione.".