(( Art. 23-ter
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e
servizi da parte degli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1°
luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le
procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si applicano alle
acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti
pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle
dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro. ))
Riferimenti normativi
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, 77, reca:
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile".
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, reca:
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".