(( Art. 23-quater
Disposizioni finanziarie in materia
di citta' metropolitane e province
1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: «mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10
ottobre». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 47, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale", come modificato dalla presente legge:
"4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.".