(( Art. 23-quinquies
Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico
1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi
collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i
provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla
ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo
2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo, anche in
deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2ยป.
))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5 e 9, del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di
lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno
dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni."
"9. Con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le
elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado,
nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del
consiglio.".