Art. 9 
 
                         Addetti antincendio 
 
  1. Ai fini dell'attivazione del presidio,  il  responsabile  allega
alla richiesta di  accertamento  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  la
documentazione inerente al personale addetto di seguito indicata: 
    a) per gli addetti antincendio: 
      1)  certificato  di  idoneita'  psico-fisica  ed   attitudinale
attestante il possesso  dei  requisiti  di  cui  all'allegato  II  al
presente decreto, da rinnovare con la periodicita' ivi indicata; 
      2) attestato di  idoneita'  tecnica  a  seguito  del  corso  di
formazione per addetti antincendio in attivita'  a  rischio  incendio
elevato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998  e
successive modificazioni; 
      3) la dichiarazione con cui si  attesta  l'avvenuta  formazione
teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell'infrastruttura
e delle procedure di primo intervento di soccorso e lotta antincendio
specifiche, nonche'  all'utilizzo  dell'equipaggiamento  di  soccorso
presente; 
    b) per le unita' operative non abilitate di cui  all'art.  7  del
decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, la dichiarazione
con  cui  attesta  di  aver  fornito  le  informazioni   utili   alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei  rischi  inerenti
al  soccorso  e  alla  lotta  antincendio  nella  infrastruttura   di
interesse. 
  2. La regolare iscrizione negli elenchi dei  vigili  volontari  del
Ministero dell'interno soddisfa i  requisiti  previsti  al  comma  1,
lettera a), numeri 1) e 2). 
  3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneita' psico-fisica  ed
attitudinale non  consente  all'addetto  antincendio  lo  svolgimento
dell'attivita'.  Nel  caso  in  cui  il  certificato   di   idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sia scaduto da oltre diciotto  mesi,  il
responsabile, ai fini del reinserimento dell'addetto antincendio  nel
Presidio, presenta anche la dichiarazione aggiornata di cui al  comma
1, lettera a), numero 3). 
  4. L'attivita' di addetto antincendio e  di  unita'  operativa  non
abilitata e' consentita fino  al  compimento  dell'eta'  pensionabile
prevista per il personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco  di  cui  all'art.  3  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.